Articolo 12
                  (Trasmissione delle informazioni)

   1.   Le   regioni,   contestualmente   alle  informazioni  di  cui
all'articolo   12,  comma  1,  lettera  a),  punto  1),  del  decreto
legislativo   4   agosto   1999,  n.  351,  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e al Ministero della
salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui
all'articolo  7,  il  numero dei superamenti del valore di 500 µg/m3,
espresso  come  media  su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno
civile  in  cui  i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in
cui  simultaneamente  i  livelli  orari  di  biossido  di zolfo hanno
superato  i 350 µg/m3, nonche' il massimo livello registrato su dieci
minuti.
   2.   Le   regioni,   contestualmente   alle  informazioni  di  cui
all'articolo  12,  comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 4
agosto  1999,  n.  351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  al Ministero della salute, per il tramite
dell'ANPA,   un   elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti
di   emissione   di   biossido   di  zolfo,  fornendo  le  necessarie
giustificazioni  a  riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a
fonti naturali di emissione.