Articolo 6 (Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini) 1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati: a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti; b) il valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data alla quale tale valore limite deve essere raggiunto. 2. Nell'allegato I, sezione II, e' indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.