Art. 10. 
                       Prescrizioni accessorie 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione  dell'obiettivo  indicato
dall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie  di
cui all'articolo 16, qualora la direzione centrale e  la  delegazione
speciale di negoziazione decidano in tal  senso,  ovvero  qualora  la
direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un  periodo  di
sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma  1,
ovvero qualora, entro tre anni a  decorrere  da  tale  richiesta,  le
parti in causa non siano in grado di stipulare un  accordo  ai  sensi
dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non
abbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4.