Art. 11. Informazioni riservate 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. 2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati. 3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati: a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) dalla direzione centrale; c) dalle parti di comune accordo. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.