Art. 11. 
                       Informazioni riservate 
 
  1. I membri della delegazione speciale di  negoziazione,  i  membri
del  Cae,  gli  esperti  che  eventualmente   li   assistono   ed   i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare  a  terzi
notizie ricevute in via  riservata  e  qualificate  come  tali  dalla
direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo  4,  comma  1.
Tale divieto permane per un  periodo  di  tre  anni  successivo  alla
scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione  del
divieto, fatta salva la  responsabilita'  civile  e  quanto  previsto
dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste  dai
contratti collettivi applicati. 
  2. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, non sono obbligati a comunicare le  informazioni  richieste,
qualora l'oggetto di tali informazioni  sia  suscettibile  di  creare
notevoli difficolta'  al  funzionamento  o  all'attivita'  esercitata
dalle imprese interessate o  di  arrecare  loro  danno  o  realizzare
turbativa dei mercati. 
  3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione
tecnica di conciliazione per le contestazioni  relative  alla  natura
riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche'  per
la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di  creare  notevoli  difficolta'  al
funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate  o
di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati. 
  4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamente
designati: 
    a) dal Cae o dalla delegazione speciale  di  negoziazione  o  dai
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
di informazione e consultazione; 
    b) dalla direzione centrale; 
    c) dalle parti di comune accordo. 
  La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla
data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.