Art. 12. 
               Osservanza dei diritti e degli obblighi 
 
  1. La direzione centrale, o il dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  e  il  Cae  operano   con   spirito   di   col-laborazione
nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. 
  2. Il comma 1  si  applica  anche  per  la  collaborazione  tra  la
direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1,  e
i rappresentanti dei  lavoratori,  nell'ambito  della  procedura  per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.