Art. 12. Osservanza dei diritti e degli obblighi 1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di col-laborazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. 2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione tra la direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.