Art. 13. 
                             T u t e l a 
 
  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione,  dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese  di  dimensioni  comunitarie,  i
membri del Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori  che  operano
nell'ambito della procedura per l'informazione  e  la  consultazione,
hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per  l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura  non  inferiore  a
otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a  concorrenza
in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore
rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  vigente.  Agli  stessi  si
applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 22  e  24
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
  2. In  considerazione  della  durata  prevedibile  degli  incontri,
dell'oggetto  e  del  luogo  delle   riunioni,   l'accordo   di   cui
all'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Gli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio  1970,  n.
          300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
          lavoratori  della  liberta'  sindacale   e   dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul  collocamento)
          cosi' recitano: 
              "Art.   22   (Trasferimento   dei    dirigenti    delle
          rappresentanze sindacali  aziendali).  -  Il  trasferimento
          dall'unita' produttiva dei dirigenti  delle  rappresentanze
          sindacali aziendali di  cui  al  precedente  art.  19,  dei
          candidati e dei membri di commissione interna  puo'  essere
          disposto  solo  previo  nulla   osta   delle   associazioni
          sindacali di appartenenza. 
              Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai  commi
          quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18  si  applicano
          sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e'
          stata eletta la commissione interna per i  candidati  nelle
          elezioni  della  commissione  stessa  e  sino   alla   fine
          dell'anno successivo a quello in cui e' cessato  l'incarico
          per tutti gli altri.". 
              "Art. 24 (Permessi  non  retributivi).  -  I  dirigenti
          sindacali aziendali di cui  all'art.  23  hanno  diritto  a
          permessi non retribuiti per la partecipazione a  trattative
          sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,  in
          misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
              I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui
          al comma precedente devono darne comunicazione  scritta  al
          datore di lavoro di regola tre  giorni  prima,  tramite  le
          rappresentanze sindacali aziendali.".