Art. 14. 
             Rapporti con altre disposizioni particolari 
 
  1. Il presente decreto fa salve le norme  di  cui  all'articolo  47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24  della  legge
23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'  i  diritti  di  informazione  e
consultazione regolati  dai  contratti  collettivi  e  dagli  accordi
vigenti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'art. 47  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria per il 1990), cosi' recita: 
              "Art. 47 (Trasferimenti di azienda).  -  1.  Quando  si
          intenda effettuare, ai  sensi  dell'art.  2112  del  codice
          civile,   un   trasferimento   d'azienda   in   cui    sono
          complessivamente  occupati  piu'  di  quindici  lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il  cedente  ed
          il cessionario  devono  darne  comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'art. 19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve riguardare: 
                a) la data o la data proposta del trasferimento; 
                b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; 
                c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche   e
          sociali per i lavoratori; 
                d) le eventuali  misure  previste  nei  confronti  di
          questi ultimi. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti  .  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'art.  28
          della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              5. Qualora il trasferimento riguardi aziende  o  unita'
          produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato  di
          crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,  lettera
          c), della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  o  imprese  nei
          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del  codice
          civile, salvo  che  dall'accordo  risultino  condizioni  di
          miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
          che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
          e che quest'ultimo continui  a  rimanere,  in  tutto  o  in
          parte, alle dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno
          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi
          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi
          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda, non trova applicazione l'art.  2112  del  codice
          civile.". 
              - L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  (Norme
          in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro), e' il seguente: 
              "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a  12  e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in
          conseguenza di una riduzione o trasformazione di  attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si  applicano
          anche quando le imprese di cui al medesimo comma  intendano
          cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".