Art. 15. Accordi in vigore 1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedano l'informazione e la consultazione transnazionali dei lavoratori e che siano applicabili all'insieme dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possono concordare di prorogarli. 3. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.