Art. 15. 
                          Accordi in vigore 
 
  1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati  entro  il  22  settembre
1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,
che prevedano l'informazione e la  consultazione  transnazionali  dei
lavoratori  e  che  siano  applicabili  all'insieme  dei   lavoratori
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 
  2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti  possono
concordare di prorogarli. 
  3.  In  caso  contrario,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 16.