Art. 16. 
                       Prescrizioni accessorie 
 
  1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta di cui  all'articolo  5,
non sia stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9,  e  comunque
nei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie  ai  sensi  dell'articolo  2  e'
istituito un Cae  la  cui  composizione  e  le  cui  competenze  sono
disciplinate dalle seguenti disposizioni. 
  2. Le competenze del  Cae  si  limitano,  per  le  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e  d),  all'informazione  e  alla
consultazione sulle questioni che riguardano  l'insieme  dell'impresa
di dimensioni comunitarie o  del  gruppo  di  imprese  di  dimensioni
comunitarie, oppure almeno due stabilimenti  o  imprese  del  gruppo,
situati in Stati membri diversi. 
  3. Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9,  commi
6 e 7. 
  4.  Nella  composizione  del   Cae   deve   essere   prevista   una
rappresentanza specifica per  i  lavoratori  ad  alta  qualificazione
tramite l'assegnazione di un  seggio  supplementare,  con  elettorato
attivo e passivo separato, per  ciascuno  Stato  membro  in  cui  sia
impiegato  almeno  il  15  per   cento   dei   lavoratori   ad   alta
qualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese. 
  5. Il Cae e' composto da un minimo di tre ad un massimo  di  trenta
membri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso elegge
al suo interno un comitato  ristretto  composto  al  massimo  da  tre
membri. Esso adotta un regolamento interno. 
  6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primo
luogo, la rappresentanza di una  persona  per  Stato  membro  in  cui
l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o piu' stabilimenti,
oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede
l'impresa controllante o una o piu' imprese controllate;  in  secondo
luogo,  la  rappresentanza  di  un  numero  di  membri  supplementari
proporzionale al numero di lavoratori  occupati  negli  stabilimenti,
nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2. 
  7. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, sono informati della composizione del Cae  su  comunicazione
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2. 
  8. Il Cae  ha  diritto  di  riunirsi  una  volta  all'anno  con  la
direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nei
limiti di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato,  in
base a una relazione elaborata  dalla  direzione  centrale,  riguardo
all'evoluzione delle attivita' dell'impresa o del gruppo  di  imprese
di dimensioni comunitarie e  delle  loro  prospettive.  Le  direzioni
locali ne sono informate. 
  9.  La  riunione  verte,  in  particolare,  sui  seguenti  aspetti:
situazione  economica  e  finanziaria,  evoluzione  probabile   delle
attivita', produzione e vendite, situazione ed  evoluzione  probabile
dell'occupazione,  anche  con  riferimento  alle  pari  opportunita',
investimenti e cambiamenti fondamentali riguardanti  l'organizzazione
e l'introduzione di nuovi  metodi  di  lavoro  e  di  nuovi  processi
produttivi  e  conseguenti  attivita'  di  formazione  relative  agli
addetti   interessati,   trasferimenti   di   produzione,    fusione,
diminuzione  delle  dimensioni  o  chiusura  delle   imprese,   degli
stabilimenti o di  parti  importanti  degli  stessi  e  licenziamenti
collettivi. 
  10. Qualora si verifichino  circostanze  eccezionali  che  incidano
notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel  caso
di delocalizzazione, chiusura di imprese o  di  stabilimenti,  oppure
licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il
Cae ha il diritto di esserne informato. Quest'ultimo  ha  diritto  di
riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o  il  dirigente
di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo
di  imprese  di  dimensioni  comunitarie,  avente  la  competenza  di
prendere decisioni proprie, per essere informato e  consultato  sulle
misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori. 
  11. Alla riunione  organizzata  con  il  comitato  ristretto  hanno
diritto di partecipare i membri del  Cae  eletti  o  designati  dagli
stabilimenti ovvero  dalle  imprese  direttamente  interessati  dalle
misure in questione. La riunione di informazione e  di  consultazione
si effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di  cui
al comma 10, in  base  a  una  relazione  elaborata  dalla  direzione
centrale,  o  dal  dirigente  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,
dell'impresa di dimensioni comunitarie o del  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie, su cui puo' essere  formulato  un  parere  al
termine della riunione o entro sette giorni. 
  12. Prima delle riunioni con la direzione  centrale  il  Cae  o  il
comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11,
puo' riunirsi nei  limiti  di  cui  all'articolo  13,  senza  che  la
direzione interessata sia presente. 
  13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo  11  e  del  presente
articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei  lavoratori
degli stabilimenti o  delle  imprese  di  un  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie  o,  in  mancanza  di  questi,  l'insieme  dei
lavoratori, riguardo al genere e ai  risultati  della  procedura  per
l'informazione e la consultazione  posta  in  atto  conformemente  al
presente articolo. 
  14. Il Cae, o  il  comitato  ristretto,  puo'  farsi  assistere  da
esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo  svolgimento  dei
suoi compiti. Le  riunioni  di  cui  al  presente  articolo  lasciano
impregiudicate le prerogative della direzione centrale. 
  15.  Le  spese  di  funzionamento  del  Cae  sono  sostenute  dalla
direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai  membri  del
Cae  le  risorse  finanziarie  e   materiali   necessarie   ai   fini
dell'adeguato svolgimento delle  sue  funzioni.  In  particolare,  la
direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non  sia  stato
diversamente   convenuto,   le   spese   di   organizzazione   e   di
interpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,
vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto.  Tali
spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto. 
  16. Quattro anni dopo la  sua  costituzione,  il  Cae  delibera  in
merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui  all'articolo
9 oppure di mantenere l'applicazione delle  prescrizioni  di  cui  al
presente articolo.