Art. 17. 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  la  violazione  della
disposizione di cui  all'articolo  11  il  direttore  generale  della
direzione generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti
interessate, valutati i  lavori  della  commissione  tecnica  di  cui
all'articolo 11, applica la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 
  2. Qualora sorgano questioni in  ordine  all'obbligo  del  preposto
alla direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4,  comma
1, di rendere disponibili le informazioni sul numero  dei  lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli  obblighi  di
informazione  e   consultazione   stabiliti   nell'accordo   di   cui
all'articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11,  e'
costituita  una  commissione  di  conciliazione  composta  da  membri
nominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato
dalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo  fra
le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi,  il
direttore  generale  della  direzione  generale  della  tutela  delle
condizioni di lavoro del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentite le  parti  medesime  in  contraddittorio  tra  loro,
accerta  l'eventuale  inadempienza  e  ordina   l'adempimento   degli
obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato  all'ordine  entro  il
termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico  del
soggetto inadempiente la sanzione  amministrativa  da  5.165  euro  a
30.988 euro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 aprile 2002 
 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri,  e  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  dell'economia   e
                              delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli