Art. 4. 
Responsabilita' dell'istituzione di  un  comitato  aziendale  europeo
ovvero di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione  dei
                             lavoratori 
 
  1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le
relative   attribuzioni   e   competenze,   e'   responsabile   della
realizzazione  delle   condizioni   e   degli   strumenti   necessari
all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione  e
la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa  o
il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 
  2. Se la direzione centrale non e' situata nel  territorio  di  uno
Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato
membro, espressamente designato dalla  direzione  stessa,  assume  la
responsabilita'  di  cui  al  comma   1.   In   mancanza   di   detto
rappresentante, la responsabilita' di cui al  comma  1  ricade  sulla
direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il
maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. 
  3.  Ai  fini  del  presente   decreto   il   rappresentante   o   i
rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma
2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.