Art. 5. 
                Delegazione speciale di negoziazione 
 
  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la
direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un  Cae
ovvero di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione,  di
propria  iniziativa  o  previa  richiesta  scritta  di   almeno   100
lavoratori, o dei  loro  rappresentanti,  di  almeno  due  imprese  o
stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa
richiesta delle organizzazioni sindacali  che  abbiano  stipulato  il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel
gruppo di imprese interessate. 
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve  essere  indirizzata,  anche
disgiuntamente,   alla    direzione    centrale    ovvero,    qualora
preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4,  comma
1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo
che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.