Art. 6. Modalita' di formazione della delegazione speciale di negoziazione 1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e' istituita una delegazione speciale di negoziazione. 2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese. 3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui all'articolo 4 le modalita' di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione. 4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.