Art. 7.
                   Costituzione della delegazione
                      speciale di negoziazione
  1.  La  delegazione  speciale  di negoziazione e' costituita da una
persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese
abbia  almeno  uno  stabilimento  o  impresa  e, comunque, nel limite
minimo di tre e massimo di diciotto unita'.
  2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma
1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
    a)  un  seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  25  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
    b)  due  seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  50  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
    c)  tre  seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  75  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.
  3.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,
comma  1,  e  le  direzioni  locali sono informate della composizione
della  delegazione  speciale  di  negoziazione, con lettera congiunta
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.