Art. 8. 
                      Compiti della delegazione 
                      speciale di negoziazione 
 
  1. La  delegazione  speciale  di  negoziazione  ha  il  compito  di
determinare, con la direzione centrale o  con  il  dirigente  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  e  tramite  accordo  scritto,  il  campo
d'azione, la composizione, le attribuzioni e la  durata  del  mandato
del Cae, ovvero  le  modalita'  di  attuazione  della  procedura  per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori. 
  2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo  9,
la  direzione  centrale  convoca  una  riunione  con  la  delegazione
speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. 
  3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale  di  negoziazione
puo' essere assistita da esperti di sua scelta. 
  4. La delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  decidere,  con
almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in  conformita'
ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso. 
  5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta
a  stipulare  l'accordo  di   cui   all'articolo   9.   Per   effetto
dell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo  16  non
sono piu' applicabili. 
  6. Una nuova richiesta per convocare  la  delegazione  speciale  di
negoziazione puo' essere avanzata non  prima  di  due  anni  dopo  la
decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un  termine  piu'
breve con accordo tra le parti. 
  7. Le spese relative ai negoziati di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
sostenute dalla  direzione  centrale,  in  modo  da  consentire  alla
delegazione speciale di negoziazione di  espletare  adeguatamente  il
proprio mandato e, comunque, in misura  e  termini  non  superiori  a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra
le parti. 
  8. Nel rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  7,  la  direzione
centrale sostiene le  spese  relative  agli  esperti.  Salvo  diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un
solo esperto.