Art. 8. Compiti della delegazione speciale di negoziazione 1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. 2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. 3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione puo' essere assistita da esperti di sua scelta. 4. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita' ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso. 5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto dell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono piu' applicabili. 6. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione puo' essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu' breve con accordo tra le parti. 7. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti. 8. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un solo esperto.