ART. 7 (R) (Rogatorie all'estero) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.