Art. 2
                Esenzione dall'imposta provinciale di
             trascrizione e dalla tassa automobilistica

  1.  Non  sono  dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo  56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2  del  regolamento  recante  modalita'  e termini di pagamento delle
tasse  automobilistiche,  adottato  con  decreto  del  Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive,
l'imposta  di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  642,  e gli emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico  registro  automobilistico  di  cui  al decreto del Ministro
delle  finanze  1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse
agli  atti  di  acquisto  di  autoveicoli, immatricolati per la prima
volta,  di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento,  effettuate  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  ed  entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al
momento  dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non
conforme    alla    direttiva    CE    n.   91/441,   e   successive,
sull'inquinamento,   intestato   allo  stesso  soggetto  intestatario
dell'autoveicolo   oggetto   di  acquisto  o  ad  uno  dei  familiari
conviventi  alla  data  di  acquisto,  ovvero,  in  caso di locazione
finanziaria   del  veicolo  nuovo,  che  sia  intestato  al  soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
  2.   Fatta   eccezione   per   l'esenzione   relativa   alla  tassa
automobilistica,  le  esenzioni  di  cui  al  comma  1, si applicano,
altresi',  alle  formalita' relative agli atti di acquisto da imprese
esercenti  attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non
superiore   a   85   Kw,   conformi   alla   direttiva  CE  n.  94/12
sull'inquinamento,  effettuate  dalla  entrata in vigore del presente
decreto  ed  entro  il  31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme
alla   direttiva  CE  n.  91/441,  e  successive,  sull'inquinamento,
intestato  allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto
di  acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero,  in  caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia
intestato  al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei
familiari   conviventi.  Gli  autoveicoli  acquistati  devono  essere
garantiti  per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si
tratti  di  autoveicoli  immatricolati  per la prima volta da meno di
ventiquattro  mesi  o  che  siano  stati sottoposti a revisione negli
ultimi  dodici  mesi,  a  specifica  revisione  secondo  le modalita'
previste  dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
  3.  Entro  quindici  giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo
conforme  alle  direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2,
il  venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il
veicolo  ricevuto  dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle
suddette  direttive,  ai  centri di cui all'articolo 46, comma 1, del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  di  provvedere,
direttamente  o  tramite  delega, alla richiesta di cancellazione per
demolizione  al  Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il
locatore    finanziario   rilascia   all'acquirente   un'attestazione
comprovante  l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo.
In   ogni   caso,   tali   veicoli  non  possono  essere  rimessi  in
circolazione.
  4.  Un  comitato  composto,  senza  oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, del
Ministero  dell'interno,  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti,  delle  regioni,  delle province e degli enti interessati,
nominato  da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base
dei  dati  forniti  dagli  enti interessati, alla ripartizione tra le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
nonche'  l'ACI,  delle  minori  entrate derivanti dall'attuazione dei
commi  da  1  a  3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione
sono  rimborsate  ai  predetti  enti  con  cadenza mensile a cura dei
Ministeri   dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per
quanto  riguarda  quelle  di spettanza delle regioni, delle province,
anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi
cosi'  determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
  5.  Ai  fini  del presente articolo si intendono per autoveicoli le
autovetture  e  gli  autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.