Art. 3
      Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e
  sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

  1.  L'articolo  87  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art.  87  (Ricorso  per  la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione  al  passivo).  -  1.  Il  concessionario  puo', per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo
6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Se  il  debitore,  a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa   di   altri  creditori,  e'  dichiarato  fallito,  ovvero
sottoposto  a  liquidazione  coatta amministrativa, il concessionario
chiede,  sulla  base  del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.".
  2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
     1) al comma 2:
      1.1)  alla  lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
parole: ",nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
      1.2)  dopo  la  lettera  d) e' inserita la seguente: "d-bis) il
mancato  svolgimento  delle  attivita'  conseguenti alle segnalazioni
effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
      1.3)  alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite
le  seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento
e";
     2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Fino  al  discarico  di  cui  al  comma  3, resta salvo, in ogni
momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al concessionario
l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare
azioni  cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere
le somme iscritte a ruolo.";
    b) all'articolo 20:
     1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le
seguenti: ",d-bis)";
     2)  al  comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a
ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6,
se rimborsate dall'ente creditore.";
    c)  all'articolo  57,  dopo  il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis.  Nei  casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia
delle  entrate  puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari,
le  fusioni  e  le  scissioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4, a
condizione  che  non  vi sia diminuzione della capacita' finanziaria,
tecnica ed organizzativa.".
  3.  L'Agenzia  delle  entrate  puo'  procedere alla transazione dei
tributi   iscritti   a   ruolo   dai   propri   uffici   per  importi
complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito e' di
esclusiva  spettanza  dello  Stato,  in  caso  di  accertata maggiore
economicita'  e  proficuita'  rispetto  alla attivita' di riscossione
coattiva,  con  atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme
parere  obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
acquisiti  altresi'  gli  altri  pareri  obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati
con  esito  favorevole  decorsi  45  giorni dalla data di ricevimento
della   richiesta,  se  non  pronunciati  espressamente  nel  termine
predetto.  La  transazione puo' comportare la dilazione del pagamento
delle  somme  iscritte  a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4.  Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari  governativi,  per i ruoli emessi da uffici statali, anche
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si compone:
    a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
    b)   di   un  importo  variabile,  costituito  da  un  aggio,  di
percentuale  pari  a  quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme
effettivamente  riscosse,  da  erogare  entro  il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.
  5.  Con  decreto  ministeriale,  da  adottare entro il 31 luglio di
ciascun  anno,  l'indennita'  di cui al comma 4 e' ripartita, per una
quota  non  inferiore  al  96  per  cento,  tra  i  concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi
hanno  usufruito  della  clausola di salvaguardia, e, per la restante
quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
  6.  Per  il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4,
ai  concessionari  e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di
un  incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli
uffici  statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro
520  milioni,  per  l'anno  2002,  ed a euro 1040 milioni, per l'anno
2003.  Con  il  decreto  di  cui al comma 5, l'incremento complessivo
della  riscossione  e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario  e  commissario governativo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a)   relativamente   all'obiettivo  stabilito  per  l'anno  2002,
determinazione  di  uguali  quote  di  incremento  delle  percentuali
derivanti  dal  rapporto  tra  quanto  riscosso nel 2001 ed il carico
medio  netto  del  triennio  1998-2000,  tra  i  soli concessionari e
commissari   governativi   le   cui  attivita'  di  riscossione  sono
risultate,  nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,
assumendosi  questa  nel  valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto
triennio;   per   lo   stesso  anno  2002,  l'obiettivo  proprio  dei
concessionari  e  dei  commissari  governativi  le  cui  attivita' di
riscossione  sono  risultate,  nell'anno  2001, pari o superiori alla
mediana  del  medesimo  anno,  e'  costituito  dal mantenimento di un
identico valore percentuale di riscossione;
    b)   relativamente   all'obiettivo  stabilito  per  l'anno  2003,
divisione  dello  stesso in modo che le uguali quote di incremento di
cui al punto a), per le concessioni situate al di sopra della mediana
siano  pari  alla  meta'  di quelle previste per le concessioni al di
sotto della stessa mediana.
  7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i
commissari   governativi   anticipano   comunque,  senza  diritto  ad
interessi,  il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi
stabiliti  nel  comma  6,  lettera  a), entro il 30 novembre 2002, in
misura  pari  a  euro  260  milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in
misura  pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e
l'importo  di  quanto  anticipato  o  effettivamente  riscosso  al 13
dicembre  2002.  Il  50  per  cento  della  quota  di  obiettivo  non
conseguito  nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi
e'  comunque  computata  in aumento delle loro quote di obiettivo per
l'anno  2003.  Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali
negli  anni  2003  e  2004,  i concessionari e commissari governativi
effettuano   compensazione,   da   regolare  contabilmente,  fino  ad
estinzione  del  credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei
predetti   anni.   La   mancata  effettiva  riscossione  delle  somme
anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
  8.  L'aggio  di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per
cento  sulle  maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi
ed  e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti
all'anno  2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma
5, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)  per  lo  scostamento  dall'obiettivo  fino  al  10 per cento,
riduzione del 10 per cento;
    b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e
fino  al  24  per  cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per
ogni punto percentuale di scostamento;
    c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre
pari al 30 per cento.
  9.  Il  concessionario o il commissario governativo che non esegue,
in  tutto  o  in  parte,  alla  prescritta  scadenza le anticipazioni
previste  dal  comma  7  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria  di  cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112;  in  tale  caso, si applicano inoltre le disposizioni
degli  articoli  30  e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del
1999.
  10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al
31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al 31
dicembre 2003";
    b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
  11.  All'articolo  77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  le  parole:  "1  gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2004".
  12.   Sono  abrogati  il  comma  5  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo   13  aprile  1999,  n.  112  e,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo   15,  l'articolo  16-quinquies  del  decreto-legge  28
dicembre  2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2002,  n.  16.  Per i ruoli emessi da uffici statali non si
applica  la  maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  13.  L'Agenzia  delle  entrate provvede a maggiori accertamenti per
146  milioni  di  euro,  nell'anno  2002,  per  635  milioni  di euro
nell'anno  2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine
la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002,
2003  e  2004, realizza un programma straordinario di qualificazione,
riqualificazione   e   formazione   del   personale   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e delle Agenzie fiscali, attraverso
adeguata  reingegnerizzazione  dei propri processi produttivi, per le
esigenze   connesse  all'immediato  potenziamento  dell'attivita'  di
accertamento   fiscale   e   di   contrasto   all'economia  sommersa,
utilizzando  le  risorse  di  cui  all'unita'  previsionale  di  base
6.1.1.1.  "Spese  generali  di  funzionamento",  capitolo 3542, dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base
per gli anni 2003 e 2004.