Art. 4
         Unificazione delle competenze in materia di giochi

  1.   Al   fine   di   assicurare   la  gestione  unitaria  prevista
dall'articolo  12  della  legge  18  ottobre 2001, n. 383, nonche' di
eliminare  sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi
informatici   esistenti   e   di  ottimizzare  il  gettito  erariale,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato svolge tutte le
funzioni  in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei giochi,
scommesse  e  concorsi  pronostici.  Per  i giochi, le scommesse ed i
concorsi  pronostici  connessi  con  manifestazioni  sportive,  ferma
restando  la  riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
prevista  dall'articolo  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496,   le   predette  funzioni  sono  attribuite  all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato in concessione; per assicurarne un
ordinato   trasferimento,   con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con il
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le  date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione
autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  e  le  modalita'  del  predetto
trasferimento.  Le  azioni  possedute  dal  CONI  relative a societa'
operanti  nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni  sportive
continuano  ad  essere  tenuti  in  via esclusiva dal CONI, anche con
riferimento  ai  giochi,  alle  scommesse  ed  ai concorsi pronostici
connessi  a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
controllo  del  CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale
per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  nonche'  il  presidente  del  CONI  o  un  suo
delegato.   Il   Comitato   fissa   gli   indirizzi   strategici  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi, delle scommesse e dei
concorsi  pronostici.  Le  deliberazioni  del  Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva
del  CONI  sono  adottate  con  il voto favorevole del presidente del
CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
dalle  relative  norme  di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista
dalle  vigenti  disposizioni,  dei  prelievi,  calcolati  al netto di
imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
CONI  stesso.  Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di
attribuzione  di  eventuali  risorse  aggiuntive  volte  a soddisfare
adeguatamente,  in  funzione dell'andamento dei giochi di competenza,
le  necessita'  finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
  2.  Per  agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota,
non  superiore  al  dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti
dal  presente  articolo  e'  riassegnata,  con  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ad  un  fondo iscritto in apposita
unita'  previsionale  di base del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali,
nonche'   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche   per  la
costruzione  di  impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo
perduto  anche  in  relazione  agli interessi relativi a contratti di
finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei
contributi  e'  data priorita' agli enti il cui territorio e' carente
di  impianti  sportivi  di  proprieta'  pubblica.  Con decreto avente
natura  non  regolamentare  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali,  da  adottare  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite  le  modalita'  di  funzionamento  del  fondo,  nonche'  le
modalita'  e  i  limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro
revoca.
  3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene
effettuata,  con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati
di  consuntivo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.