Art. 4 Unificazione delle competenze in materia di giochi 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. 2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e' riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base del Ministero per i beni e le attivita' culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonche' alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi e' data priorita' agli enti il cui territorio e' carente di impianti sportivi di proprieta' pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di funzionamento del fondo, nonche' le modalita' e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca. 3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.