Art. 5
                 Monitoraggio dei crediti di imposta

  1.  I  crediti  di  imposta  previsti dalle vigenti disposizioni di
legge  sono  integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli
articoli  10  e  11,  possono  essere  fruiti nei limiti dei relativi
stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle
previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al
credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite, per ciascun
credito  di  imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui
al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi.
Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e'  comunicato  l'avvenuto  esaurimento  delle risorse disponibili. A
decorrere  dalla  data di pubblicazione del decreto di cui al periodo
precedente  i  soggetti  interessati non possono piu' fruire di nuovi
crediti   di   imposta   i   cui   presupposti   si  sono  realizzati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  A  decorrere  dall'anno  2003,  con  la  legge finanziaria sono
rideterminati i limiti di cui al comma 1.