Art. 6
                Disposizioni in materia di societa' e
               associazioni sportive dilettantistiche

  1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche  alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali, senza fine di lucro.
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma  1,  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398, come da ultimo
modificato  dall'articolo  37, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e' elevato a 310.000 euro.
  3.  Al  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione     coordinata    e    continuativa    di    carattere
amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi in favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
    b)  all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a diecimila euro".
  4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali  e  gli Enti di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  non  sono obbligati ad
operare  la  ritenuta  del  quattro per cento a titolo di acconto sui
contributi    erogati   alle   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle societa' e
associazioni  sportive  dilettantistiche,  direttamente connessi allo
svolgimento  dell'attivita'  sportiva,  sono  soggetti all'imposta di
registro in misura fissa.
  6.  Al  n.  27-bis  dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche' delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche".
  7.  Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non   lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)",  sono  inserite  le
seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
  8.  Il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa' e
associazioni  sportive  dilettantistiche di importo annuo inferiore a
300  mila  euro,  costituisce,  per  il  soggetto  erogante, spesa di
pubblicita',  volta  alla promozione dell'immagine o dei prodotti del
soggetto  erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario,
ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente:
"i-ter)  le  erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo
in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro,
in  favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottare ai
sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n.
400;";
    b)  all'articolo  65, comma 2, la lettera c-octies) e' sostituita
dalla seguente:
      "c-octies)  le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore  a  duemilacinquecento  euro  o  al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche;".
  10.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  al  comma 1, lettera b), numero 2, sono soppresse le parole: "e
le indennita' di cui alla lettera m) del predetto comma 1".
  11.  All'articolo  111-bis,  comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
  12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo
di  garanzia  per  la  fornitura  di  garanzia  sussidiaria  a quella
ipotecaria  per  i  mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura,   al   miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti
sportivi,  ivi  compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte
di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
  13.  Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
Consiglio   nazionale   del   CONI.  Il  regolamento  disciplina,  in
particolare,   le   forme   di  intervento  del  Fondo  in  relazione
all'entita' del finanziamento ed al tipo di impianto.
  14.   Il   Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
  15.  La  garanzia  prestata  dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui  al  comma  13  ed  opera entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
  16.  La  dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale  acquisito  dal  Fondo  speciale  di cui all'articolo 5 della
legge  24  dicembre  1957,  n.  1295, e successive modificazioni, dei
premi   riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
  17.  Le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche debbono
indicare  nella  denominazione  sociale  la  finalita'  sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
    a)   associazione   sportiva   priva  di  personalita'  giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
    b)  associazione  sportiva  con personalita' giuridica di diritto
privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
    c)  societa'  sportiva  di  capitali  costituita  in societa' per
azioni,  societa' a responsabilita' limitata o societa' cooperativa a
responsabilita'   limitata,   secondo   le  disposizioni  vigenti  ad
eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
  18.  Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni  dell'ordinamento  generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
    a)  i  contenuti  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo delle
societa'   e   delle   associazioni  sportive  dilettantistiche,  con
particolare riferimento a:
      1) assenza di fini di lucro;
      2) rispetto del principio di democrazia interna;
      3)   organizzazione  di  attivita'  sportive  dilettantistiche,
compresa  l'attivita'  didattica  per  l'avvio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attivita' sportive;
      4)  divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali
in  altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima
disciplina; .in03; 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
      6)  devoluzione  ai  fini  sportivi  del  patrimonio in caso di
scioglimento della societa' e associazioni;
      7)  obbligo  di  conformarsi  alle  norme e direttive del CONI,
nonche'  agli  statuti  ed  ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali  o  dell'ente  di  promozione  sportiva  cui  la societa' o
l'associazione intende affiliarsi;
    b)  le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali  del  CONI  o  alle  discipline sportive associate o ad uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    c)   i   provvedimenti   da   adottare   in  caso  di  irregolare
funzionamento  o  di  gravi  irregolarita'  di  gestione  o  di gravi
infrazioni all'ordinamento sportivo.
  19.  Sono  fatte  salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
  20.  Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle
societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  distinto nelle
seguenti tre sezioni:
    a)  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  personalita'
giuridica;
    b)   associazioni   sportive  dilettantistiche  con  personalita'
giuridica;
    c)  societa'  sportive dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.
  21.  Le  modalita'  di tenuta del registro, nonche' le procedure di
verifica,  la  notifica  delle  variazioni  dei  dati  e  l'eventuale
cancellazione  sono  disciplinate  da apposita delibera del Consiglio
nazionale  del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
  22.  Per  accedere  ai  contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa'  e  associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare
l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
  23.  I  dipendenti  pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti
esclusivamente  le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di
cui  all'articolo  81,  comma  1,  lettera  m), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  24.  L'uso  degli  impianti sportivi di esercizio degli enti locali
territoriali  e'  aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito,
sulla  base  di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni
sportive.
  25.  Qualora  l'Ente  pubblico  territoriale  non  intenda  gestire
direttamente  gli  impianti  sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale  a  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche,
enti   di   promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e
federazioni  sportive  nazionali,  sulla  base  di convenzioni che ne
stabiliscono  i  criteri  d'uso,  e  previa determinazione di criteri
generali  ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.
Le   Regioni   disciplinano,  con  propria  legge,  le  modalita'  di
affidamento.
  26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti  sportivi
scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e  delle  attivita'  sportive  della  scuola,  comprese  quelle extra
curriculari  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di societa'
e  associazioni  sportive  dilettantistiche  aventi sede nel medesimo
comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.
  27.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
valutato  in  1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro
per  l'anno  2003,  in  26.000.000  di  euro  per  l'anno  2004 ed in
17.000.000  di  euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.