Art. 10.
                    Indennita' di ordine pubblico
  1.  L'indennita'  di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo
10,  comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990,   n.   147,  e'  corrisposta  per  ciascun  turno  di  servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
  3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede e' corrisposta per
ciascun  turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
  4.  Le  indennita'  di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale   che,  a  seguito  di  infermita'  o  lesioni  traumatiche
verificatesi  nel  corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
  5.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere  dal  primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1990, n. 147, reca il "regolamento per il recepimento delle
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          22 dicembre  1989 concernente il personale della Polizia di
          Stato"; se ne trascrive l'art. 10:
              "Art.  10 (Indennita' di ordine pubblico fuori sede). -
          1.  Al  personale  della  Polizia  di  Stato,  comandato in
          servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o
          collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive
          modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di
          ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
                a) livello  V,  VI, VI-bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L.
          40.000;
                b) livello IV: L. 30.000.
              2.  Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui
          al comma 1:
                a) le  frazioni  del  servizio  di ordine pubblico di
          quattro   o   piu'   ore  comportano  l'attribuzione  della
          indennita'  di ordine pubblico fuori sede in misura intera;
          per  le  frazioni,  aventi  durata inferiore a quattro ore,
          l'indennita'  e'  dovuta  in ragione di un ventiquattresimo
          per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
                b) l'indennita'  compete  per  il  servizio di ordine
          pubblico   in  localita'  poste  in  comune  diverso  dalla
          ordinaria sede di servizio;
                c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di
          marcia e con il trattamento economico di missione;
                d) in   caso   di   servizio   che  non  comporta  il
          pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e'
          ridotta del trenta per cento;
                e) il  personale in servizio di ordine pubblico fuori
          sede   e'   obbligato   a   consumare   il   vitto  fornito
          dall'amministrazione  e  ad  alloggiare,  in locale messo a
          disposizione dalla stessa amministrazione.
              3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
          dal 1 giugno 1990".