Art. 10. Indennita' di ordine pubblico 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, reca il "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato"; se ne trascrive l'art. 10: "Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico fuori sede). - 1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L. 40.000; b) livello IV: L. 30.000. 2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1: a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o piu' ore comportano l'attribuzione della indennita' di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede; b) l'indennita' compete per il servizio di ordine pubblico in localita' poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio; c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di marcia e con il trattamento economico di missione; d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del trenta per cento; e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede e' obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990".