Art. 11.
                          Specializzazioni
  1.  L'istituzione  di  nuove  specializzazioni puo' essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
  2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima
per  la  determinazione  dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a
favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  in  forza  di  specifiche
convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.