Art. 11. Specializzazioni 1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro. 2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.