Art. 12. 
    Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita' 
  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  al  personale  impiegato  in
turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6,  l'indennita'
di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001 e' rideterminata  nella  misura  lorda  di  euro  4,10  per
ciascuna ora. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26  dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio,  Ferragosto  e  2
giugno, il compenso di cui  al  comma  2  dell'art.  12  del  secondo
quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda  di
euro 40,00. 
  3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, al  personale  del  Corpo  di
polizia penitenziaria impiegato  in  servizi  organizzati  in  turni,
sulla base  di  ordini  formali  di  servizio,  di  sorveglianza,  di
traduzione o  di  piantonamento  di  detenuti  sottoposti  al  regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26  giugno  1975,  n.  354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l'indennita' per servizi esterni. 
  4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al  personale  del
Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di  controllo  del
territorio in zone  montane,  site  al  di  sopra  di  700  metri  di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero
pari ad euro 2,50. 
 
          Note all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  8,  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' il seguente:
                "Art.  8 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          -  1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato
          in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
          6, l'indennita' di cuiall'art. 12, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          rideterminata  nella  misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
          ora.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 al personale che
          presta  servizio  in  un giorno festivo l'indennita' di cui
          all'arti. 8,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, e' rideterminata nella
          misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".
              - Il  testo  dell'art.  12,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente:
                "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          -   1. A  decorrere  dal  30 novembre  1999,  al  personale
          impiegato  in  turno di servizio che si effettua tra le ore
          22  e  le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 8
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996
          e rideterminata nella misura lorda di L. 3.000 per ciascuna
          ora.
                2. A  decorrere  dal  lo  gennaio  1999, al personale
          chiamato  a  prestare servizio in attivita' di istituto nei
          giorni  di  Natale, 26 dicembre, capodanno, Pasqua, lunedi'
          di  Pasqua,  1  maggio  e ferragosto, il compenso di cui al
          comma  3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  n.  359  del  1996,  in  luogo  dell'indennita'
          festiva  di  cui  al  comma  2  del  predetto  articolo, e'
          rideterminato nella misura lorda di lire 63.000".
              - La   legge   26 luglio  1975,  n.  354,  reca  "norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e sullesecone delle misure
          privative e limitative della liberta'"; si trascrive l'art.
          41-bis della legge:
              "Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi'
          la  facolta'  di  sospendere,  in  tutto  o  in  parte, nei
          confronti  dei  detenuti  per  taluno dei delitti di cui al
          comma  1  dell'art.  4-bis,  l'applicazione delle regole di
          trattamento  e degli istituti previsti dalla presente legge
          che  possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
          ordine e di sicurezza.
              2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro
          di  grazia  e  giustizia  emessi  a  norma  del  comma 2 e'
          competente  a  decidere il tribunale di sorveglianza che ha
          giurisdizione  sull'istituto cui il condannato, l'internato
          o  l'imputato  e'  assegnato;  tale  competenza resta ferma
          anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi
          indicati nell'art. 42".