Art. 13 Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianita'. 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3. 5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative. 6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate. 7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT). 8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.
Note all'art. 13: - La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca "l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare"; se ne trascrive l'art. 10: "Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi' agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilita' corrispondenti. I destinatari della predetta indennita' saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di L. 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate". - Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472, reca la "copertura finanziaria del decreto del Presidente della repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"; se ne trascrive l'art. 3, comma 18-bis: "18-bis Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabii, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121". - Si trascrive l'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78: "Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista. Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 80.000, cumulabili, con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo". - Si trascrive l'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78: "Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 140.000 quando imbarcati su sommergibli. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 90.000 quando imbarcati su sommergibli. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto". - Si riporta la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988; registro n. 59/Finanze, foglio n. 173: Parte del provvedimento in formato grafico