Art. 13 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
         volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio  e
di imbarco, nonche' le relative indennita'  supplementari  attribuite
al personale delle forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il  personale  delle  Forze  armate
impiegato nelle medesime condizioni operative. 
  2. Al personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
destinatario dell'indennita' di impiego operativo  per  attivita'  di
aeronavigazione e di volo, al fine di  riequilibrare  il  trattamento
economico connesso con la  specifica  responsabilita'  operativa  nel
quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali,  compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla  tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Detto  emolumento
compete,  all'atto  del  passaggio  alla   qualifica   o   anzianita'
superiore,  nella  misura  corrispondente  alla  nuova  qualifica   o
anzianita'. 
  3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale per  il  personale  che  riveste  funzioni  e  responsabilita'
corrispondenti al comando  di  singole  unita'  o  gruppi  di  unita'
navali,  di  cui  all'articolo  10  della  legge   sulle   indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della  Polizia  ad
ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3. 
  5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e'  pensionabile
secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle  indennita'
operative. 
  6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto  di
abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita'  di
paracadutista presso  il  Nucleo  operativo  centrale  di  sicurezza,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali  di
cumulo tra le diverse indennita', nelle misure  e  con  le  modalita'
previste per il personale delle Forze armate. 
  7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile,  imbarcato  su
unita' di altura, compete secondo le modalita'  vigenti  l'indennita'
mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  sulle
indennita' operative percepita  dal  personale  in  forza  presso  il
Comando forze da pattugliamento  per  la  sorveglianza  e  la  difesa
costiera (COMFORPAT). 
  8. Le misure  mensili  dell'indennita'  di  imbarco  previste  alle
lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte  dei  conti
in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze,  foglio  n.  173  -
sono elevate al 55 per cento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca  "l'aggiornamento
          della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
          operative del personale militare"; se ne  trascrive  l'art.
          10: 
              "Art. 10 (Indennita' supplementare di  comando  navale,
          di mancato alloggio e di fuori sede). -  Agli  ufficiali  e
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica quando in  comando  di  singole  unita'  o
          gruppi  di  unita'  navali  spetta,  per  il   periodo   di
          percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, un'indennita'
          supplementare mensile di comando navale nella misura del 30
          per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in
          relazione al grado e all'anzianita'  di  servizio  militare
          dall'annessa tabella I, escluse le  maggiorazioni  indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella. 
              L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi'
          agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della  Marina
          e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni
          e  responsabilita'  corrispondenti.  I  destinatari   della
          predetta indennita' saranno determinati,  su  proposta  del
          capo  di  stato  maggiore  della  difesa  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  da  emanare  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro.  Agli  ufficiali   e   sottufficiali
          dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica,  imbarcati
          su navi in  armamento  o  in  riserva  quando  non  possono
          alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle
          giornate in cui  debbono  prendere  alloggio  a  terra  non
          fornito    dall'amministrazione,    spetta    un'indennita'
          supplementare di mancato alloggio nella misura mensile  del
          70 per cento dell'indennita' d'impiego operativo  stabilita
          in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
          dall'annessa tabella I, escluse le  maggiorazioni  indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella;  tale  indennita'
          e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su
          navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo
          della nave  appoggio,  e  agli  ufficiali  e  sottufficiali
          imbarcati  su  navi  in  armamento   quando   non   possono
          raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre
          che non spetti l'indennita' di missione. 
              Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento  e
          in allestimento e' corrisposta nei giorni  di  navigazione,
          purche' di durata  non  inferiore  a  8  ore  continuative,
          l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede  nella  misura
          mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo stabilita in relazione al grado e  all'anzianita'
          di servizio militare dall'annessa  tabella  I,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alle note a)  e  b)  della  predetta
          tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
          di sosta quando la  nave  si  trova  fuori  dalla  sede  di
          assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
          a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. 
              L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta,
          con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile
          di L. 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari,  a
          ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della  Marina  e
          dell'Aeronautica e di L. 60.000 ai graduati e  militari  di
          truppa in servizio di leva nelle predette forze armate". 
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   1987,   n.   387,
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  primo
          comma, legge 20 novembre 1987, n. 472, reca  la  "copertura
          finanziaria del decreto del Presidente della repubblica  10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale triennale relativo al personale della  Polizia
          di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"; se  ne
          trascrive l'art. 3, comma 18-bis: 
              "18-bis Al personale della Guardia di finanza competono
          le indennita' di cui agli articoli 4 e 10  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita'  che  saranno
          fissate con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dette indennita' sono cumulabii, nella misura  massima  del
          50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23
          marzo 1983,  n.  78,  e  nella  misura  intera  per  quelle
          previste   dall'art.   10   della   medesima   legge,   con
          l'indennita' mensile  pensionabile  di  cui  alla  legge  1
          aprile 1981, n. 121". 
              - Si trascrive l'art. 5 della legge 23 marzo  1983,  n.
          78: 
              "Art.  5  (Indennita'  di  aeronavigazione).   -   Agli
          ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti  dell'Arma
          aeronautica spetta l'indennita' mensile di  aeronavigazione
          nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3  dell'annessa
          tabella II, in relazione al tipo di  aeromobile  sul  quale
          svolgono  l'attivita'   di   volo.   Tale   indennita'   e'
          corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
          e della  Marina,  in  possesso  del  brevetto  militare  di
          pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
          di volo dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,
          nonche'  a  quelli  assegnati  agli  organi   di   comando,
          addestrativi e logistici preposti  all'attivita'  aerea  di
          ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
          d'armata   e   di   divisione   dell'Esercito    e    gradi
          corrispondenti  della  Marina  in  possesso   di   brevetto
          militare di pilota  la  stessa  indennita'  e'  corrisposta
          soltanto quando sono direttamente  preposti  a  comandi  di
          unita' aeree. 
              Agli ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Aeronautica,
          dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
          supersonici  biposto  da  combattimento  con  funzioni   di
          operatore  di  sistema  spetta  l'indennita'   mensile   di
          aeronavigazione nelle  misure  stabilite  dalla  colonna  2
          della annessa tabella  II.  Agli  ufficiali  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica  osservatori,  in  possesso
          del relativo brevetto militare, assegnati  per  l'attivita'
          di volo a reparti di volo  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica,   spetta   la   indennita'   mensile   di
          aeronavigazione nella  misura  stabilita  dalla  colonna  4
          dell'annessa tabella II. 
              Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare
          di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in
          qualita'  di  paracadutista  presso  unita'  paracadutisti,
          spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure
          stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II,  tenendo
          conto  unicamente  dell'anzianita'  di  effettivo  servizio
          presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista. 
              Ai graduati e ai militari di  truppa  in  possesso  del
          brevetto  militare   di   paracadutista,   nelle   medesime
          condizioni di  impiego  di  cui  al  comma  precedente,  e'
          corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione  nella
          misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
          e dell'Aeronautica e  di  L.  80.000,  cumulabili,  con  le
          indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23
          dicembre 1970, n. 1054,  e  successive  modificazioni,  per
          quelli dell'Arma dei carabinieri. 
              Agli  ufficiali,  ai  sottufficiali  e  ai  graduati  e
          militari  di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica, in  possesso  del  brevetto  militare  di
          paracadutista, che non  siano  in  servizio  presso  unita'
          paracadutisti,  ma  che  svolgano  l'attivita'  annuale  di
          allenamento con il paracadute stabilita con  determinazione
          ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare  una
          mensilita' dell'indennita' percepita  nell'ultimo  mese  di
          effettivo servizio presso le predette unita' ai  sensi  dei
          commi quarto e quinto del presente articolo". 
              - Si trascrive l'art. 4 della legge 23 marzo  1983,  n.
          78: 
              "Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e  ai
          sottufficiali     della     Marina,     dell'Esercito     e
          dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  di   superficie   in
          armamento o in riserva iscritte  nel  quadro  del  naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del 170 per  cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo
          stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente  per
          l'ufficiale o sottufficiale  dello  stesso  grado  o  della
          stessa  anzianita'  di  servizio   militare,   escluse   le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. 
              Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali   della   Marina,
          dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su  sommergibili
          spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del  220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale  o
          sottufficiale dello stesso grado e della stessa  anzianita'
          di servizio militare,  escluse  le  maggiorazioni  indicate
          nella nota b) dell'annessa tabella I. 
              Agli allievi delle accademie militari e ai  graduati  e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          L.  90.000  quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento o in riserva e di L. 140.000 quando imbarcati  su
          sommergibli. 
              Ai graduati e militari di truppa in  servizio  di  leva
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          L.  36.000  quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento o in riserva e di L. 90.000 quando  imbarcati  su
          sommergibli. 
              Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
          al  personale  imbarcato  su  navi  di  superficie   o   su
          sommergibili in allestimento, ancorche'  non  iscritti  nel
          quadro del naviglio  militare,  a  partire  dalla  data  di
          inizio delle prove di moto". 
              - Si riporta la tabella A del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato  dalla  Corte
          dei conti in data 12 dicembre 1988; registro n. 59/Finanze,
          foglio n. 173: 

        Parte del provvedimento in formato grafico