Art. 14.
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del  secondo  quadriennio  normativo  Polizia  e  all'articolo 11 del
biennio  economico  Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come  da  tabella  "A"  allegata  al presente decreto, dalle seguenti
risorse economiche:
    a)  per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma  2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
    b)   per   gli   anni   2002   e   2003   dalle  somme  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
  2.  Le  somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
              "Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  forza  di  polizia  ad
          ordinamento   civile  e'  costituito  un  Fondo  unico  per
          l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  alimentato dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8  per  cento  di  cui all'art. 2, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449;
                b)  i  risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
          nei  limiti  previsti  dall'art.  43,  comma 7, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                c) le  risorse provenienti da specifiche disposizioni
          normative    che    destinano   risparmi   per   promuovere
          miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e) l'importo  pro-quota  di  cui al comma 2 dell'art.
          10".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:
              "Art.   11   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          incrementato:
                a) per   l'anno  2001  dall'importo  derivante  dalla
          riduzione  di  un  ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
          dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
                b) per  gli  anni  2000  e  2001  dalle  somme di cui
          all'art.  19  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'art.  50  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, di
          pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
          I  allegata  al  presente  decreto.  Tali  somme,  ove  non
          utilizzate  nell'esercizio  di competenza, sono riassegnate
          per le medesime esigenze nell'anno successivo.".
              - La  legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2002)"; si trascrive l'art. 16:
              "Art.  16  (Rinnovi  contrattuali).  -  1  . Ai fini di
          quanto   disposto   dall'art.  48,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
          gli  oneri  posti  a  carico del bilancio statale derivanti
          dalla  contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5  per  cento  per  ciascuno degli anni del biennio, sono
          quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro
          per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2003  e  2004.  Tali risorse sono ripartite ai
          sensi  dell'art.  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  fermo  restando che quanto disposto dall'art. 24,
          comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  si  applica a
          decorrere  dalla  data  di definizione della contrattazione
          integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
          art.  24,  comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
          incarichi  sono  conferiti.  Restano a carico delle risorse
          dei  fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle
          destinate   alla   contrattazione  integrativa,  gli  oneri
          relativi  al  passaggi all'interno delle aree in attuazione
          del nuovo ordinamento del personale.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni,  delle  autonomie  locali,  del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione  e delle universita', nonche' degli enti di
          cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  e  gli  oneri  per  la  corresponsione dei
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 3,
          comma  2,  del  citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          sono   a   carico   delle   amministrazioni  di  competenza
          nell'ambito  delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
          comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
          indirizzo  previsti  dall'art.  47,  comma  1, del medesimo
          decreto  legislativo  n.  165 del 2001, si attengono, anche
          per  la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
          il  personale  delle  amministrazioni  di  cui al comma 1 e
          provvedono  alla  quantificazione  delle risorse necessarie
          per i rinnovi contrattuali".