Art. 15. Utilizzazione del fondo 1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e' finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali. 2. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a: a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative; b) fronteggiare particolari situazioni di servizio; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilita'; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi. 3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.