Art. 15.
                       Utilizzazione del fondo
  1.   Il   Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e'
finalizzato   al   raggiungimento   di  qualificati  obiettivi  ed  a
promuovere  reali  e  significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
  2.  Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui  all'articolo  24,  comma  5,  lettera  a),  in  particolare  per
attribuire compensi finalizzati a:
    a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
    b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    c)  compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che comportino
disagi o particolari responsabilita';
    d) compensare la presenza qualificata;
    e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
  3.  Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di  cui  all'articolo  14  non  possono  comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.