Art. 16.
                          Orario di lavoro
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'   di  euro  5,00  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.