Art. 17.
                   Tutela delle lavoratrici madri
  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  testo  unico  a  tutela  della
maternita',  al  personale  della  Polizia  ad ordinamento civile, si
applicano le seguenti disposizioni:
    a)  esonero  dalla  sovrapposizione  dei turni, a richiesta degli
interessati,  tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con
figli fino a sei anni di eta';
    b)  esonero,  a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali  dal  turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
    c)  divieto  di  inviare  in missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
    d)  esonero,  a  domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992;
    e)  possibilita'  per le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    f)   divieto  di  impiegare  la  madre  che  fruisce  dei  riposi
giornalieri,  ai  sensi  dell'art.  39 del testo unico a tutela della
maternita', in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
  2.  La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico
a tutela della maternita' si applica anche alle appartenenti al Corpo
forestale dello Stato.
 
          Note all'art. 17:
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca il
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
              - La   legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  concerne  la
          "legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate".
              - Si  riportano  i  testi  degli  articoli  39  e 9 del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  (Legge
          30 dicembre  1971,  n.  1204,  art.  10). - 1. Il datore di
          lavoro  deve  consentire alle lavoratrici madri, durante il
          primo  anno  di  vita  del  bambino, due periodi di riposo,
          anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
          quando  l'orario  giornaliero  di lavoro e' inferiore a sei
          ore.
                2.  I  periodi  di  riposo di cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
                3.  I  periodi  di  riposo  sono di mezz'ora ciascuno
          quando  la  lavoratrice  fruisca dell'asilo nido o di altra
          struttura   idonea,   istituiti   dal   datore   di  lavoro
          nell'unita'  produttiva  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          essa".
              "Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
          (Legge  7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000,
          n.  53,  art.  14). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
          presente  Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al
          lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
              2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia  di Stato, gli
          accertamenti  tecnico-sanitari  previsti dal presente testo
          unico     sono     devoluti     al    servizio    sanitario
          dell'amministrazione    della    pubblica   sicurezza,   in
          conformita' all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, e successive modificazioni.
              3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano al
          personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai
          corpi di polizia municipale".