Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri 1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternita', al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; e) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternita', in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternita' si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 17: - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne la "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". - Si riportano i testi degli articoli 39 e 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: "Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa". "Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale). (Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale".