Art. 18.
                          Congedo ordinario
  1.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  del  congedo  ordinario nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
del  congedo  residuo  entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
  2.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione  del  congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.