Art. 19.
                 Congedi straordinari e aspettativa
  1.  La  riduzione  di  un  terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista  dall'articolo  3,  comma  39,  della  legge
finanziaria  1994, non si applica al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo  15,  comma  2, del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
  3.  Ferma  restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico,  il  personale  giudicato  permanentemente  non  idoneo al
servizio   in   modo   parziale  permane,  ovvero  e'  collocato,  in
aspettativa  fino  alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio  della lesione o infermita' che ha causato la
predetta  non  idoneita'  anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa  in  vigore.  Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli  altri  periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.
 
          Note all'art. 19:
              - La  legge  24 dicembre 1993, n. 537, reca "Interventi
          correttivi  di  finanza  pubblica";  si trascrive l'art. 3,
          comma 39:
              "39.  Per  il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
          di  congedo  straordinario  spettano al pubblico dipendente
          tutti   gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
          indennita'  per  servizi e funzioni di carattere speciale e
          per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
          di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
          cui  al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
          tutti  gli  assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e
          funzioni  di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
          straordinario.  All'impiegato  in congedo straordinario per
          richiamo  alle  armi  sono  corrisposti  lo stipendio e gli
          assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che   risultano  dovuti  dall'amministrazione  militare.  I
          periodi  di  congedo  straordinario  sono utili a tutti gli
          altri effetti".