Art. 2.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento
civile.
  2.  Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre  2005  per  la  parte  normativa,  dal  1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale   delle   Forze   di   polizia  ad  ordinamento  civile  e'
corrisposto,  a  partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della  retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato,  applicato  ai  livelli  retributivi  tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta per cento
del  tasso  di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza  degli  effetti  economici  previsti dal nuovo decreto del
Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto sulle procedure.
 
          Nota all'art. 2:
              - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.