Art. 20.
                      Congedo per la formazione
  1.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
  2.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
  3.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  4.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
  6.   Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per  improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
 
          Note all'art. 20:
              - La  legge 8 marzo 2000, n. 53, reca "disposizioni per
          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei tempi delle citta'"; si trascrive l'art. 5 delle legge:
              "Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -  1.  Ferme
          restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
          studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
          che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
          presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
          richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
          congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa.
              2.  Per  "congedo  per la formazione" si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
              3.  Durante  il periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
          intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
          comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
          interruzione del congedo medesimo.
              4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
              5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  al versamento dei
          relativi  contributi,  calcolati  secondo  i  criteri della
          prosecuzione volontaria.