Art. 21.
                          Congedo parentale
  1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela  della  maternita',  al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concesso il congedo straordinario di cui
all'articolo  15  del  primo quadriennio normativo polizia, sino alla
misura   complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,
nell'arco  del  triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si  applicano  anche  ai  fini  della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della  maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino  ad  un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della  maternita',  e'  concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario   senza   assegni   non   computabile  nel  limite  dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di congedo non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Alle  lavoratrici  madri  collocate in congedo di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
testo  unico  a  tutela  della maternita' non incidono sul periodo di
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
 
          Note all'art. 21:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  34  (Trattamento  economico e normativo). (Legge
          30 dicembre  1971,  n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
          comma  5).  -  1. Per i periodi di congedo parentale di cui
          all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino
          al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30
          per  cento  della  retribuzione,  per  un  periodo  massimo
          complessivo  tra  i  genitori  di sei mesi. L'indennita' e'
          calcolata   secondo   quanto   previsto   all'art.  23,  ad
          esclusione del comma 2 dello stesso.
              2.  Si  applica  il  comma  1  per  tutto il periodo di
          prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
              3.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'art.
          32  ulteriori  rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
          dovuta   un'indennita'   pari   al   30   per  cento  della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato  sia  inferiore  a 2,5 volte l'importo del
          trattamento  minimo di pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo.
              4.  L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
          all'art. 22, comma 2.
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita'  di  servizio, esclusi gli effetti relativi
          alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
          natalizia.
              6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
          7".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  32 (Congedo parentale). (Legge 30 dicembre 1971,
          n.  1204,  articoli  1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
          Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
          genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le
          modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
          congedo  di  maternita'  di cui al Capo III, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
                c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
              2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
          frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
          dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
          mesi.
              3.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,   il   genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva
          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
          quindici giorni.
              4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art.  15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  1,  comma 1, il congedo straordinario e'
          disciplinato  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato   ed   integrato   dall'art.   22   della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di  servizio, l'Amministrazione concede un
          congedo  straordinario  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              4.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          dal 1 gennaio 1996".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  47  (Congedo per la malattia del figlio). (Legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
          e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
          hanno   diritto   di   astenersi  dal  lavoro  per  periodi
          corrispondenti  alle malattie di ciascun figlio di eta' non
          superiore a tre anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
          giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3.  Per  fruire  dei  congedi  di cui al commi 1 e 2 il
          genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
          rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato.
              4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
          ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
          decorso  delle  ferie  in godimento per i periodi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo non si
          applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
          lavoratore.
              6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  36  e 37 del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  36  (Adozioni  e affidamenti). (Legge 9 dicembre
          1977,  n.  903,  art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  art.  33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
          comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
          spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
              2.  Il  limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
          elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
          essere  fruito  nei primi tre anni dall'ingresso del minore
          nel nucleo familiare.
              3.  Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
          il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
          il   congedo   parentale  e'  fruito  nei  primi  tre  anni
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
              "Art.    37   (Adozioni   e   affidamenti   preadottivi
          internazionali).  - (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6,
          comma  2;  legge  4 maggio  1983, n. 184, art. 31, comma 3,
          lettera  n),  e  39-quater,  lettera  b).  -  1. In caso di
          adozione  e  di  affidamento  preadottivo internazionali si
          applicano le disposizioni dell'art. 36.
              2.  L'Ente  autorizzato  che  ha ricevuto l'incarico di
          curare  la  procedura  di  adozione certifica la durata del
          congedo parentale".
              - Si  riporta  il  testo degli art. 39, 40, 41 e 42 del
          decreto legislativo 151 del 2001:
              "Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  (Legge
          30 dicembre  1971,  n.  1204,  art.  10). - 1. Il datore di
          lavoro  deve  consentire alle lavoratrici madri, durante il
          primo  anno  di  vita  del  bambino, due periodi di riposo,
          anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
          quando  l'orario  giornaliero  di lavoro e' inferiore a sei
          ore.
              2.  I  periodi  di  riposo  di  cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
              "Art.   40   (Riposi  giornalieri  del  padre).  (Legge
          9 dicembre  1977,  n.  903,  art. 6-ter). - 1. I periodi di
          riposo  di  cui  all'art.  39  sono  riconosciuti  al padre
          lavoratore:
                a) nel  caso  in  cui  i figli siano affidati al solo
          padre;
                b) in  alternativa  alla madre lavoratrice dipendente
          che non se ne avvalga;
                c) nel  caso  in  cui  la  madre  non sia lavoratrice
          dipendente;
                d) in  caso  di  morte  o  di  grave infermita' della
          madre.
              "Art. 41 (Riposi per parti plurimi). (Legge 30 dicembre
          1971,  n.  1204,  art.  10, comma 6). - 1. In caso di parto
          plurimo,  i  periodi  di  riposo  sono raddoppiati e le ore
          aggiuntive  rispetto  a quelle previste dall'art. 39, comma
          1, possono essere utilizzate anche dal padre.".
              "Art.  42  (Riposi  e permessi per i figli con handicap
          grave).  (Legge  8 marzo  2000,  n.  53,  articoli 4, comma
          4-bis,  e  20).  -  1. Fino al compimento del terzo anno di
          vita  del  bambino con handicap in situazione di gravita' e
          in  alternativa  al  prolungamento  del  periodo di congedo
          parentale,  si  applica  l'art.  33,  comma  2, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104, relativo alle due ore di riposo
          giornaliero retribuito.
              2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino  con  handicap  in  situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto  ai  permessi  di  cui all'art. 33, comma 3,
          della  legge  5 febbraio  1992, n. 104. Detti permessi sono
          fruibili  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito del
          mese.
              3.  Successivamente  al  raggiungimento  della maggiore
          eta'  del figlio con handicap in situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto  ai  permessi  di  cui all'art. 33, comma 3,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 20
          della  legge  8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili
          anche   in   maniera  continuativa  nell'ambito  del  mese,
          spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio
          o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
          continuativa ed esclusiva.
              4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma
          4  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, possono essere
          cumulati  con  il  congedo  parentale  ordinario  e  con il
          congedo per la malattia del figlio.
              5.   La   lavoratrice   madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma  1,  della legge medesima da almeno cinque anni e
          che  abbiano  titolo  a fruire dei benefici di cui all'art.
          33,  commi  1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza
          del  figlio,  hanno  diritto a fruire del congedo di cui al
          comma  2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
          sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Durante  il periodo di
          congedo,    il   richiedente   ha   diritto   a   percepire
          un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione e il
          periodo  medesimo  e'  coperto da contribuzione figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5
          e 6 del medesimo articolo.
              6.  I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
          articolo  spettano  anche  qualora  l'altro genitore non ne
          abbia diritto".