Art. 22.
                         Diritto allo studio
  1.  Per  la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'articolo  78  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
ottobre  1985,  n.  782,  possono  essere attribuite e conteggiate le
quattro  giornate  immediatamente  precedenti agli esami sostenuti in
ragione  di  sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate,
non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20, comma 1, del secondo
quadriennio  normativo  Polizia  si  applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
 
          Note all'art. 22:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 78, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 ottobre  1985,  n.  782
          (Approvazione      del      regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.):
              "Art.  78  (Diritto  allo  studio). - L'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza  favorisce  l'aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
              A  tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
              Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
              L'interessato   dovra'  dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo".
              - Si  trascrive  il testo dell' art. 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art. 20 (Pari opportunita). - l. Al fine di consentire
          una  reale  parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso
          ciascuna  delle  Amministrazioni  interessate  dal presente
          decreto,    con    la    presenza    delle   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
          firmatarie  dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo
          decreto,  appositi  comitati  per  le pari opportunita' che
          propongono  misure  adatte a creare effettive condizioni di
          pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno,
          sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici
          rispetto    alle    attribuzioni,   alle   mansioni,   alla
          partecipazione  ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai
          nuovi   ingressi,   al   rispetto  dell'applicazione  della
          normativa  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie  professionali, alla promozione di misure idonee a
          tutelarne   la   salute   in  relazione  alle  peculiarita'
          psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per
          le  donne  con  particolare  attenzione  alle situazioni di
          lavoro  che  possono  rappresentare  rischi  per  la salute
          riproduttiva.
              2.   I   comitati,   presieduti  da  un  rappresentante
          dell'Amministrazione,  sono  composti,  in  pari numero, da
          rappresentanti  delle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
          sindacale  recepito con il presente decreto e da funzionari
          in rappresentanza dell'Amministrazione.
              2-bis.  L'Amministrazione  dovra'  prevedere  forme  di
          valorizzazione   e   di  pubblicizzazione  del  lavoro  dei
          comitati.
              2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni
          4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
              3.  La disposizione di cui al primo periodo del comma 1
          della   legge   7 agosto  1990,  n.  232,  come  sostituito
          dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
          271,  convertito  dalla  legge  6 luglio  1994,  n. 433, si
          applica  anche  alle  dipendenti  del Corpo Forestale dello
          Stato".