Art. 23. 
                         Relazioni sindacali 
  1.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali,   nel   rispetto   delle
distinzioni  delle  responsabilita'  delle  Amministrazioni  e  delle
organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo
di  incrementare  e  mantenere  elevata  l'efficienza   dei   servizi
istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di  lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. 
  2. Il sistema di  relazioni  sindacali  si  articola  nei  seguenti
modelli: 
    a) contrattazione collettiva: 
      a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello  nazionale
sulle materie, con i tempi e le procedure previste  dall'articolo  3,
comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure,  individuando
anche le risorse da destinare  al  fondo  per  il  raggiungimento  di
qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; 
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata; 
    b) informazione, che si articola in preventiva e successiva; 
    c) esame; 
    d) consultazione; 
    e) forme di partecipazione; 
    f) norme di garanzia. 
 
          Nota all'art. 23:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
              "Art.  3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). - 1.
          Al  fini  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a), per il
          personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento
          civile sono oggetto di contrattazione:
                a) il    trattamento    economico   fondamentale   ed
          accessorio;
                b) il   trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche  complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
          20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                c) la    durata   massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale;
                d) i   criteri  per  l'articolazione  dell'orario  di
          lavoro  obbligatorio  giornaliero e settimanale e dei turni
          di servizio;
                e) le   misure   per   incentivare  l'efficienza  del
          servizio;
                f) congedo ordinario ed il congedo straordinario;
                g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                h) i permessi brevi per esigenze personali;
                i) le   aspettative,   i   distacchi  ed  i  permessi
          sindacali;
                l)    il   trattamento   economico  di  missione,  di
          trasferimento e di lavoro straordinario;
                m) i   criteri   di   massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale;
                n) i  criteri  istitutivi  degli  organi  di verifica
          della  qualita'  e  salubrita' dei servizi di mensa e degli
          spacci,  per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza del
          personale;
                o) l'istituzione  dei  fondi integrativi del Servizio
          sanitario  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
              2.  Le  procedure  di contrattazione di cui all'art. 2,
          comma  1,  lettera  a),  disciplinano  le materie di cui al
          comma  1,  le  relazioni  sindacali  nonche'  la durata dei
          contratti   collettivi  nazionali  di  amministrazione,  la
          struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
          Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
          livelli  di  contrattazione,  nel  rispetto  dei vincoli di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  previste  al  comma  1  e nei limiti stabiliti dal
          contratto  collettivo  nazionale,  tra  i soggetti e con le
          procedure  negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo'
          avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
          possono   sottoscrivere   in  sede  decentrata  accordi  in
          contrasto   con   i  vincoli  risultanti  dalla  disciplina
          prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
          contrattazione  o  che  comportino oneri non previsti negli
          strumenti  di  programmazione annuale e pluriennale di ogni
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono    essere   applicate.   Gli   accordi   decentrati
          sottoscritti,    corredati    da    un'apposita   relazione
          tecnico-finanziaria,  sono  trasmessi  alla  Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  al  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  che,  entro trenta giorni dalla
          data  di  ricevimento,  ne  accertano,  congiuntamente,  la
          compatibilita' economico-finanziaria.
              3.  Nelle  materie  non oggetto di contrattazione resta
          comunque     ferma     l'autonomia     decisionale    delle
          amministrazioni.
              4.     Nell'ambito    territoriale    la    titolarita'
          all'esercizio  delle  relazioni  sindacali  e' riconosciuta
          sulla  base  della  rappresentativita', individuata tenendo
          anche  conto  del dato elettorale secondo i criteri dettati
          nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di
          espressione  del  dato elettorale e delle relative forme di
          rappresentanza.   In  attesa  dell'entrata  in  vigore  del
          decreto  del Presidente della Repubblica di recepimento del
          predetto  accordo continuano ad avere vigenza le previsioni
          dettate   sulla   materia  della  normativa  vigente  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto".
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  e'  contenuto  nella  nota alle
          premesse.