Art. 24. 
Accordo  nazionale  quadro  di   amministrazione   e   contrattazione
                             decentrata 
  1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione e'  stipulato  fra
il  Ministro  competente,  o  un  suo  delegato,  e  una  delegazione
sindacale composta  dai  rappresentanti  di  ciascuna  organizzazione
sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui  all'articolo  23,
lettera a1). 
  2. Le relative procedure di contrattazione  devono  essere  avviate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  termine  entro  il  quale   le   organizzazioni   sindacali
presentano le relative piattaforme. 
  3.  L'accordo  nazionale  quadro  di  amministrazione   ha   durata
quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono  essere
trattate in un'unica sessione. 
  4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli  risultanti
da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare
oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo  di  cui  all'articolo
14. 
  5. Le procedure per l'accordo  nazionale  quadro  si  svolgono  per
ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione: 
    a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire
a ciascuna di  esse,  a  cui  destinare  le  risorse  del  fondo  per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui  all'articolo  14;
definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su
tale punto avra' cadenza annuale; 
    b) principi generali per la definizione degli accordi  decentrati
di cui al comma 6, unitamente alle procedure  di  perfezionamento  in
caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi,
nonche' per le determinazioni dei periodi di validita'; 
    c) individuazione delle tipologie per l'articolazione  dei  turni
di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali,
anche la possibilita' di accordi  decentrati  con  articolazioni  dei
turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite  con  l'accordo
quadro; 
    d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli  alloggi  di
servizio utilizzabili dal personale in missione; 
    e)  criteri  relativi  alla   formazione   ed   all'aggiornamento
professionale; 
    f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari,  per
la  programmazione  di  turni  di  lavoro  straordinario  diretti   a
consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per  periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio; 
    g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; 
    h)  criteri  generali  per  la   programmazione   di   turni   di
reperibilita'; 
    i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli  enti  di
assistenza del personale; 
    l) criteri per l'impiego del personale con oltre  cinquanta  anni
d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio. 
  6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale
e ufficio o istituto o reparto  periferico  di  livello  dirigenziale
individuati  da  ciascuna  Amministrazione,  senza  oneri  finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente  decreto,  con  le
procedure previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  sulle
procedure, e per le seguenti materie: 
    a) gestione ed  applicazione,  con  cadenza  annuale,  di  quanto
previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita'  ivi  definite
ed  entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'accordo  stesso  e   dei
successivi aggiornamenti.  Nel  caso  non  si  pervenga,  entro  tale
termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29,  comma
3, esprime parere vincolante nel merito; 
    b)   criteri   applicativi   relativi    alla    formazione    ed
all'aggiornamento professionale, con  riferimento  alle  materie,  ai
tempi ed alle modalita'; 
    c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita'  dei
servizi di mensa e degli spacci; 
    d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione  sociale
e di benessere del personale; 
    e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni  positive  di  cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
 
          Nota all'art. 24:
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195, e' riportato nella nota all'art.
          23.
              - La   legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca  "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro".