Art. 24. Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata 1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1). 2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme. 3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione. 4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14. 5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione: a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale; b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita'; c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro; d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione; e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale; f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilita'; i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale; l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio. 6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie: a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito; b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalita'; c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci; d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nella nota all'art. 23. - La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".