Art. 25.
                            Informazione

  1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
  2.    L'informazione    preventiva    e'    fornita   da   ciascuna
amministrazione,   inviando  con  congruo  anticipo  alle  rispettive
organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo  recepito  dal
presente  decreto  la  documentazione  necessaria,  relativamente  ai
criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
    a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero
e settimanale e dei turni di servizio;
    b)  la  mobilita'  esterna del personale a domanda e la mobilita'
interna;
    c)  la  programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire  ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
    d) l'applicazione del riposo compensativo;
    e) la programmazione di turni di reperibilita';
    f)  i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli
uffici e l'organizzazione del lavoro.
  3.  Per  le  materie  di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e),
l'informazione  e'  fornita  a  livello centrale e periferico; per le
materie   di  cui  alle  lettere  b)  e  f)  del  medesimo  comma  2,
l'informazione e' fornita a livello di amministrazione centrale.
  4.  L'informazione  successiva  si  attua  relativamente ai criteri
generali concernenti:
    a)  la  qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche'
le  altre  misure  di  massima  volte  a  migliorare l'efficienza dei
servizi;
    b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
    c)  le  misure  in  materia  di  igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  anche  in  relazione  all'attuazione  della legge n. 626 del
1994;
    d) l'attuazione della mobilita' interna.
  5.  Per  le  materie  suddette, le amministrazioni della Polizia di
Stato  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  forniscono le adeguate
informazioni  alle  rispettive  organizzazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo   sindacale   recepito   con   il  presente  decreto  in
un'apposita  conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed
organizzazioni  sindacali,  non  avente  alcuna  natura negoziale, da
riunirsi con cadenza semestrale.
  6.   L'informazione  successiva  si  attua  a  livello  centrale  e
periferico.
  7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle
rispettive   organizzazioni   sindacali   rappresentative  sul  piano
nazionale  firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto  gli  ordini  del  giorno  del Consiglio di amministrazione e
delle  commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime  formalita'  i  dirigenti  degli  uffici, istituti e reparti
della  Polizia  di  Stato  presso i quali si svolge la contrattazione
decentrata    comunicano    alle    segreterie    provinciali   delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente  decreto  le  determinazioni in materia di movimenti interni
del  personale.  Resta  fermo  il  diritto  dei singoli dipendenti di
richiedere  ed  ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il  rilascio  della  copia degli atti dei procedimenti amministrativi
che  li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare,
ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
 
          Nota all'art 25:
              - Il  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626,
          reca  "attuazione  delle  direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e 99/38,
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".