Art. 26.
                                Esame
  1.  L'esame  si  attua, a livello centrale e periferico, secondo le
previsioni  di  cui  all'articolo  25,  comma  3,  relativamente alle
materie  oggetto  di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito
di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo    recepito    con   il   presente   decreto,   ricevuta
l'informazione,  puo'  chiedere,  in  forma  scritta, un incontro per
l'esame  delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate
anche  le  altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si
conclude  nel  termine  tassativo  di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per motivi di
urgenza;  decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie
autonome  determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
  2.  Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni
non  adottano  provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e
le  organizzazioni  sindacali  che  vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
  3.  Per  il  Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per
tutte  le  materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di
assumere  le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1,
nel  rispetto  dei  termini  massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito
alle   organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  sindacale
recepito  con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie.