Art. 27.
                            Consultazione
  1.  La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed
ai provvedimenti concernenti:
    a) la definizione delle piante organiche;
    b)  la  gestione  del rapporto di impiego relativamente agli atti
normativi  ed  amministrativi  di  carattere  generale concernenti lo
stato  giuridico,  previdenziale  ed  assistenziale,  ivi  compresi i
criteri  di  massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i
regolamenti recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    c)  l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima  riguardanti  i  processi  generali  di  organizzazione degli
uffici    centrali    e    periferici    aventi    effetti   generali
sull'organizzazione del lavoro.
  2.   Per  le  materie  suddette,  prima  di  assumere  le  relative
determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale  dello  Stato,  previa  adeguata informazione, acquisiscono
senza    particolari    formalita'   il   parere   delle   rispettive
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente decreto.
  3.  La  consultazione si attua a livello centrale per le materie di
cui  al  comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera
c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale
nonche'  nel  caso  di  progetti di specifico rilievo locale, anche a
livello periferico.