Art. 28
                       Forme di partecipazione

  1.   E'   costituita   una   conferenza   di  rappresentanti  delle
amministrazioni   e   delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo  sindacale recepito con il presente decreto che, al fine
di  favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli
obiettivi  di  ammodernamento  delle strutture e riqualificazione del
personale,  esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in
materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna amministrazione, i responsabili degli
uffici  centrali  e periferici si incontrano, con cadenza semestrale,
con   le   rispettive   strutture  periferiche  delle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  dell'accordo recepito con il presente decreto,
anche  su  richiesta  delle  stesse,  per un confronto - senza alcuna
natura   negoziale  -  sulle  modalita'  di  attuazione  dei  criteri
concernenti  la  programmazione  di turni di lavoro straordinario, il
riposo  compensativo  ed  i turni di reperibilita'. A seguito di tale
confronto   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie  dell'accordo
recepito   con   il   presente   decreto  sottopongono  la  questione
all'amministrazione  centrale  per  un  apposito  esame,  qualora nel
predetto  confronto  si  riscontri  una  diversa valutazione da parte
delle medesime organizzazioni.
  3.  All'articolo  20,  comma  2-bis del primo quadriennio normativo
Polizia,  dopo  la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le
seguenti  parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna
Forza di Polizia ad ordinamento civile".
  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.".
  5.  Dalla  data  di  sottoscrizione  dell'accordo  recepito  con il
presente  decreto  e  fino  all'introduzione  di  una nuova normativa
relativa  alla  materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosi'
come  modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti    designati    in    maniera    proporzionale   dalle
Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente decreto.
 
          Nota all'art. 28:
              - Il  testo  dell'art.  20  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  395 del 1995 e' riportato nelle note
          all'art. 20.
              Si  trascrive  il  testo  dell'art. 26, del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art.  26  (Forme  di  partecipazione).  -  1. Oltre ai
          comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
          opportunita'  e di formazione e aggiornamento professionale
          di   cui   agli   articoli   20   e   22,  presso  ciascuna
          Amministrazione  sono  costituite  apposite  commissioni, a
          livello  centrale  e  periferico,  per  la  verifica  e  la
          formulazione di proposte relativamente:
                a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
                b) alla  qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
          degli spacci;
                c) alle   attivita'   di   protezione  sociale  e  di
          benessere del personale;
                d) alle  misure  dirette a favorire pari opportunita'
          nel  lavoro  e nello sviluppo professionale (solo a livello
          periferico).
              2.  Nell'ambito  di  ogni  Amministrazione  e' altresi'
          costituita,  a  livello  centrale,  una  commissione per la
          formulazione   di   pareri   in   ordine  alla  qualita'  e
          funzionalita' del vestiario.
              3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
          dei  commi 1  e  2  - che non hanno natura negoziale - sono
          presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
          composte,   in   pari   numero,   da  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
          con    il    presente    decreto    e   da   rappresentanti
          dell'Amministrazione.
              4.  Per  la  commissione per le ricompense al personale
          della  Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 ottobre  1985, n. 782, il
          Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto  nomina,  con
          cadenza    biennale,   sei   componenti   designati   dalle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale,  tenuto  conto  del  grado di rappresentativita'
          delle  stesse  risultante  dalle  dele-ghe complessivamente
          espresse   per  la  riscossione  del  contributo  sindacale
          conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
          posti  disponibili,  a  ciascuna  organizzazione  sindacale
          rappresentativa  e'  garantita la designazione di almeno un
          componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
          pariteticita',   e'   costituita   rispettivamente  per  il
          personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato.
              5.  Ciascuna  Amministrazione, una volta l'anno, indice
          un   apposito   incontro,   a   livello  centrale,  con  le
          organizzazioni  sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
          recepito  con  il  presente decreto per un confronto, senza
          alcuna  natura  negoziale,  sulle  modalita'  di attuazione
          degli  indirizzi  generali  concernenti  le attivita' degli
          enti di assistenza del personale".