Art. 3. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro ... 30,20 livello VI Euro ... 32,10 livello VI-bis Euro ... 33,60 livello VII Euro ... 35,10 livello VII-bis Euro ... 36,70 livello VIII Euro ... 38,40 livello IX Euro ... 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro ... 18,90 livello VI Euro ... 20,00 livello VI-bis Euro ... 21,00 livello VII Euro ... 21,90 livello VII-bis Euro ... 22,90 livello VIII Euro ... 24,00 livello IX Euro ... 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro ... 8.776,59 livello VI Euro ... 9.675,07 livello VI-bis Euro ... 10.379,57 livello VII Euro ... 11.082,86 livello VII-bis Euro ... 11.861,89 livello VIII Euro ... 12.643,32 livello IX Euro ... 14.437,35 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, concerne il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Parte del provvedimento in formato grafico - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140: "3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129".