Art. 3. 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, stabiliti  dall'articolo  2  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal  1  gennaio  2002,  delle  seguenti
misure mensili lorde: 
    

+--------------------+-----------+--------+
|    livello V       |   Euro... |  30,20 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello VI      |   Euro... |  32,10 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello VI-bis  |   Euro... |  33,60 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello VII     |   Euro... |  35,10 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello VII-bis |   Euro... |  36,70 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello VIII    |   Euro... |  38,40 |
+--------------------+-----------+--------+
|    livello IX      |   Euro... |  42,20 |
+--------------------+-----------+--------+

    
  2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio  2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: 
    

+--------------------+-----------+--------+
|   livello V        | Euro   ...|18,90   |
+--------------------+-----------+--------+
|   livello VI       | Euro   ...|20,00   |
+--------------------+-----------+--------+
| livello VI-bis   | Euro   ...|21,00   |
+--------------------+-----------+--------+
|   livello VII      | Euro   ...|21,90   |
+--------------------+-----------+--------+
|   livello VII-bis  | Euro   ...|22,90   |
+--------------------+-----------+--------+
|   livello VIII     | Euro   ...|24,00   |
+--------------------+-----------+--------+
|   livello IX       | Euro   ...|26,30   |
+--------------------+-----------+--------+

    
  3. I valori stipendiali tabellari annui lordi  a  regime  derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: 
    

+--------------------+-----------+----------+
|   livello V        | Euro   ...|8.776,59  |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello VI       | Euro   ...|9.675,07  |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello VI-bis   | Euro   ...|10.379,57 |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello VII      | Euro   ...|11.082,86 |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello VII-bis  | Euro   ...|11.861,89 |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello VIII     | Euro   ...|12.643,32 |
+--------------------+-----------+----------+
|   livello IX       | Euro   ...|14.437,35 |
+--------------------+-----------+----------+

    
  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,  n.  140,  concerne  il   "recepimento   dell'accordo
          sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento  civile  e
          del provvedimento di concertazione delle Forze  di  polizia
          ad  ordinamento  militare  relativi  al  biennio  economico
          2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 2: 
              "Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli  stipendi  stabiliti
          dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  16
          marzo 1999, n. 254,  sono  incrementati,  a  regime,  delle
          seguenti misure mensili lorde: 

        Parte del provvedimento in formato grafico

              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
          140: 
              "3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di  scadenza
          del presente decreto, al personale di cui al comma 1  sara'
          corrisposto, a partire dal  mese  successivo,  un  elemento
          provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
          tasso  di  inflazione  programmato,  applicato  ai  livelli
          retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
          integrativa  speciale.  Dopo  ulteriori  tre  mesi,   detto
          importo sara' pari al cinquanta  per  cento  del  tasso  di
          inflazione programmato e  cessa  di  essere  erogato  dalla
          decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo  n.  195  del
          1995, come sostituito dall'art. 4 del  decreto  legislativo
          31 marzo 2000, n. 129".