Art. 31
                         Distacchi sindacali

  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi
sindacali  autorizzabili  a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia  ad  ordinamento  civile  e'  determinato rispettivamente nei
contingenti  complessivi  di  sessantatre distacchi per la Polizia di
Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e
di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
  2.  Alla  ripartizione  degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
del  personale,  rappresentative  sul  piano nazionale ai sensi della
normativa   vigente,   provvede,  nell'ambito  rispettivamente  della
Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale  dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite
le  organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre
del  2003,  con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro
il  primo  quadrimestre  di  ciascun biennio. La ripartizione, che ha
validita'  fino  alla  successiva,  e'  effettuata  esclusivamente in
rapporto  al  numero  delle  deleghe complessivamente espresse per la
riscossione  del  contributo  sindacale  conferite dal personale alle
rispettive   amministrazioni  accertate  per  ciascuna  delle  citate
organizzazioni   sindacali   alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la ripartizione. Per la
Polizia  di  Stato  dal  numero  delle  deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art.  93,  comma  2,  della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli
appartenenti  al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio  o  al  31  dicembre  di  ogni  anno.  La  delega si intende
tacitamente  rinnovata  ove non venga revocata dall'interessato entro
la  data  del  31  ottobre.  Dal numero delle deleghe accertate al 31
dicembre  di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente.
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni
di  appartenenza  del  personale  interessato,  le  quali  curano gli
adempimenti  istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il  preventivo  assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ed  emanano  il  decreto di
distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei  requisiti  di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello
specifico  contingente  e  relativo  riparto  di  cui  al comma 2, e'
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non  provveda  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ricezione della
richiesta.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali  comunicano  la  conferma  di ciascun distacco sindacale in
atto;  possono  avanzare  richiesta  di  revoca  in  ogni momento. La
conferma  annuale  e  la  richiesta  di  revoca  e'  comunicata  alle
amministrazioni  di  appartenenza  del  personale interessato ed alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  che  adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso
di revoca.
  4.  Possono  essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di
ciascun  contingente  indicato  nei  commi  1 e 2, soltanto in favore
rispettivamente  dei  dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di
Polizia   penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  che
ricoprono  cariche  di  dirigenti  sindacali  in  seno agli organismi
direttivi  delle  organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo
le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi
fatte     pervenire     da    ciascuna    organizzazione    sindacale
all'amministrazione centrale.
  5.   Ferma   restando   l'attuale  disciplina  ed  il  loro  numero
complessivo,  i  distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%,
possono   essere   fruiti  dai  dirigenti  sindacali  previo  accordo
dell'organizzazione   sindacale  con  l'amministrazione  interessata,
frazionatamente  o  per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed
escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
  6.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti  equiparati  al servizio prestato nell'amministrazione, salvo
che  ai  fini  del  compimento  del periodo di prova e del diritto al
congedo  ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
dei  compensi  e  delle  indennita'  per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
 
          Nota all'art 31:
              - La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca il "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
          se ne trascrive l'art. 93:
              "Art.  93  (Delega  per  la  riscossione  di contributi
          sindacali).  - Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno
          facolta'  di  rilasciare delega, esente da tassa di bollo e
          dalla  registrazione, a favore della propria organizzazione
          sindacale,  per  la  riscossione di una quota mensile dello
          stipendio,  paga  o  retribuzione,  per  il  pagamento  dei
          contributi  sindacali nella misura stabilita dai competenti
          organi  statutari.  Resta fermo il disposto di cui all'art.
          70  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
              La  delega  ha  validita'  dal  primo  giorno  del mese
          successivo  a  quello  del  rilascio al 31 dicembre di ogni
          anno  e  si  intende  tacitamente  rinnovata  ove non venga
          revocata  dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La
          revoca   della  delega  va  inoltrata,  in  forma  scritta,
          all'amministrazione   e   alla   organizzazione   sindacale
          interessata.
              Le   trattenute   operate   dall'amministrazione  sulle
          retribuzioni,   in   base  alle  deleghe  presentate  dalle
          organizzazioni   sindacali,   sono   versate   alle  stesse
          organizzazioni secondo modalita' da concordare".