Art. 32
                         Permessi sindacali

  1.  Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
di  Stato,  del  Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello  Stato,  che  ricoprono  cariche di dirigenti sindacali in seno
agli    organismi    direttivi    delle    organizzazioni   sindacali
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente,
nonche'  i  dirigenti  sindacali  che,  pur avendone titolo, non sono
collocati  in  distacco  sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono
fruire  di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto
previsto dal presente articolo.
  2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore
annuo  dei  permessi  sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
personale  di  ciascuna  Forza  di  polizia  ad ordinamento civile e'
determinato   rispettivamente  in  cinquecentoventimila  ore  per  la
Polizia  di  Stato,  in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia
penitenziaria  ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello
Stato.
  3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di
permessi  sindacali  indicati  nel  comma  2  tra  le  organizzazioni
sindacali  del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi
della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della
Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale   dello  Stato,  le  amministrazioni  di  appartenenza  del
personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali
aventi  titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002,
e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile
e'  ripartito  tra  le organizzazioni sindacali in rapporto al numero
delle  deleghe  complessivamente  espresse  per  la  riscossione  del
contributo   sindacale,   conferite  dal  personale  alle  rispettive
amministrazioni,  accertate  per ciascuna delle citate organizzazioni
sindacali  alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui  si  effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero
delle  deleghe  deve  essere  sottratto quello delle revoche prodotte
entro  il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria  ed  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  dalla data di
entrata  in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno.  La  delega  si  intende  tacitamente  rinnovata  ove non venga
revocata  dall'interessato  entro  la data del 31 ottobre. Dal numero
delle  deleghe  accertate  al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto   quello   delle  revoche  prodotte  entro  il  31  ottobre
precedente.
  Nel   periodo  1  gennaio-31  marzo,  in  attesa  della  successiva
ripartizione,  l'amministrazione  puo' autorizzare in via provvisoria
la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente
previsto  nell'anno  precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
della  specificita'  delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile, in
favore  del  personale  di  cui  al  comma 1, sono concessi ulteriori
permessi   sindacali  retribuiti,  non  computabili  nel  contingente
complessivo  di  cui  ai  medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
Partecipazione     a     riunioni     sindacali    su    convocazione
dell'amministrazione.
  5.   I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo devono darne comunicazione
scritta  almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore
prima,  tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'amministrazione  autorizza  il  permesso  sindacale  salvo  che non
ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in
forma scritta entro tre giorni.
  6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto
l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne
comunicazione   al   dirigente   dell'ufficio   di  appartenenza  del
dipendete.
  7.  Tenuto  conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
della   particolare   organizzazione   delle   Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile,  i permessi sindacali sono autorizzati in misura
pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo
la  durata  prevista  dalla  programmazione settimanale e non possono
superare  mensilmente  per  ciascun  dirigente  sindacale  nove turni
giornalieri  di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi
di cui al comma 4.
  8.  Nel  limite  del  50%  del  monte  ore  assegnato  da  ciascuna
amministrazione  possono  essere  autorizzati  permessi  sindacali di
durata  superiore  al  limite  dei nove turni giornalieri per ciascun
mese,  previsti  dal  comma precedente, alle organizzazioni sindacali
aventi   titolo   che   ne   facciano   richiesta   nominativa   alle
amministrazioni   centrali   entro   il   termine  di  trenta  giorni
antecedenti   la   data   di   decorrenza   del   cumulo   richiesto.
L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza  il  cumulo  entro  quindici  giorni  dalla ricezione della
richiesta.
  9.  I  permessi  sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'amministrazione e
sono  retribuiti,  con esclusione delle indennita' e dei compensi per
il   lavoro   straordinario   e  di  quelli  collegati  all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
  10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 32:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.