Art. 34
         Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'

  1.  Ai  fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3
dell'articolo   32,   le  amministrazioni  centrali  forniscono  alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per
la  sottoscrizione  della  relativa  documentazione.  Ai  fini  della
consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe
per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio.
Ove  dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati
in   proprio  possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono  a
documentare  le richieste di rettifica in un apposito incontro con le
predette  amministrazioni  centrali,  nel  corso del quale si procede
all'esame   della   documentazione  presentata  ed  alla  conseguente
rettifica   della  relativa  documentazione  nel  caso  di  riscontro
positivo  della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per  la  riscossione  del  contributo  sindacale  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed
a   lettura  ottica,  predisposti  dal  medesimo  Dipartimento  della
funzione pubblica.
  2.  Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato
dal  numero  delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte  entro  il  31  ottobre  precedente  ai  sensi dell'art. 93,
secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al  Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, la delega ha
effetto  dal  primo  giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino  al  31  dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata  ove  non venga revocata dall'interessato entro la data del
31  ottobre.  Dal  numero  delle  deleghe accertate al 31 dicembre di
ciascun  anno  deve  essere  sottratto  quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
  3.   Le   Organizzazioni   sindacali   depositano  presso  ciascuna
amministrazione   un   modello  di  delega  per  la  riscossione  del
contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia,
ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo
a  quello  della data del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall'ufficio ricevente.
  4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo
31  marzo  2001,  n.  165,  e' istituito presso il Dipartimento della
funzione  pubblica  un  comitato  paritetico  al quale partecipano le
organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative   sul  piano  nazionale,  che  delibera  anche  sulle
contestazioni   relative   alla  rilevazione  delle  deleghe  qualora
permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
  5.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno, le amministrazioni di
appartenenza   del  personale  interessato,  utilizzando  modelli  di
rilevazione  e  procedure  informatizzate,  anche  elettroniche  ed a
lettura  ottica,  predisposti  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sono  tenute a
comunicare  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  gli  elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che
ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
  6.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
amministrazioni  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate
indicate  nel  comma  2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente  con  l'indicazione  per  ciascun  nominativo  del  numero
complessivo  dei  giorni  e delle ore. Il Dipartimento della funzione
pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal presente
decreto.
  7.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione   pubblica  puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  delle
amministrazioni  che  non  ottemperino  tempestivamente agli obblighi
indicati  nei  commi  1,  5  e  6  e  puo'  fissare  un  termine  per
l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalle  stesse  amministrazioni  ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e
dell'articolo  33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il
funzionario  responsabile  del  procedimento  appositamente  nominato
dall'amministrazione  competente  ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  8.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 5 e 6,
distinti   per   amministrazioni   di   appartenenza   del  personale
interessato,   per   sindacato,  per  qualifica  e  per  sesso,  sono
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  in  allegato  alla relazione annuale sullo
stato  della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  9.  I  dirigenti  che  dispongono  o  consentono l'utilizzazione di
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.
  10.  Le  norme  del  presente  articolo  si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 34:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, reca
          "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche";  se ne trascrive l'art.
          43:
              "Art.  43  (Rappresentativita'  sindacale ai fini della
          contrattazione   collettiva).   (Art.  47-bis  del  decreto
          legislativo  n.  29  del  1993,  aggiunto  dall'art.  7 del
          decreto  legislativo  n. 396 del 1997, modificato dall'art.
          44,  comma  4  del decreto legislativo n. 80 del 1998; art.
          44,  comma  7  del decreto legislativo n. 80 del 1998, come
          modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n.
          387  del  1998).  -  1.  L'ARAN ammette alla contrattazione
          collettiva   nazionale   le  organizzazioni  sindacali  che
          abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non
          inferiore  al 5 per cento, considerando a tal fine la media
          tra  il  dato  associativo  e  il  dato elettorale. Il dato
          associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
          il  versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale
          delle  deleghe  rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
          elettorale  e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
          nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
          rispetto   al   totale   dei   voti   espressi  nell'ambito
          considerato.
              2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per il
          relativo   comparto   o   area   partecipano   altresi'  le
          confederazioni   alle  quali  le  organizzazioni  sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate.
              3.    L'ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi
          verificando      previamente,      sulla     base     della
          rappresentativita'    accertata   per   l'ammissione   alle
          trattative  ai  sensi  del  comma  1, che le organizzazioni
          sindacali    che    aderiscono   all'ipotesi   di   accordo
          rappresentino  nel  loro  complesso  almeno il 51 per cento
          come  media  tra  dato  associativo  e  dato elettorale nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito.
              4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
          stipulazione  degli  accordi  o  contratti  collettivi  che
          definiscono  o  modificano  i  comparti  o  le  aree  o che
          regolano    istituti    comuni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni    o    riguardanti   piu'   comparti,   le
          confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
          o  due  aree  contrattuali,  siano affiliate organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
              5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione
          collettiva  integrativa  sono  disciplinati, in conformita'
          all'art.  40,  comma 3, dai contratti collettivi nazionali,
          fermo  restando  quanto previsto dall'art. 42, comma 7, per
          gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
              6.   Agli   effetti   dell'accordo   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni    sindacali    rappresentative,    previsto
          dall'art.  50,  comma  1,  e  dei  contratti collettivi che
          regolano  la materia, le confederazioni e le organizzazioni
          sindacali  ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
          ai  sensi  dei  commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
          aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale
          alla  loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
          conto   anche   della   diffusione   territoriale  e  della
          consistenza  delle  strutture  organizzative nel comparto o
          nell'area.
              7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e'
          assicurata   dall'ARAN.   I   dati  relativi  alle  deleghe
          rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
          sono  rilevati  e  trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
          dell'anno   successivo   dalle  pubbliche  amministrazioni,
          controfirmati   da  un  rappresentante  dell'organizzazione
          sindacale  interessata,  con  modalita' che garantiscano la
          riservatezza     delle     informazioni.    Le    pubbliche
          amministrazioni  hanno l'obbligo di indicare il funzionario
          responsabile  della  rilevazione  e  della trasmissione dei
          dati.  Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
          raccolta  dei  dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
          sulla  base  di  apposite convenzioni, della collaborazione
          del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
          lavoro,  delle  istanze rappresentative o associative delle
          pubbliche amministrazioni.
              8.  Per  garantire  modalita'  di  rilevazione certe ed
          obiettive,   per  la  certificazione  dei  dati  e  per  la
          risoluzione   delle  eventuali  controversie  e'  istituito
          presso  l'ARAN  un  comitato  paritetico,  che  puo' essere
          articolato   per   comparti,   al   quale   partecipano  le
          organizzazioni   sindacali   ammesse   alla  contrattazione
          collettiva nazionale.
              9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
          ai  voti  ed  alle  deleghe.  Puo' deliberare che non siano
          prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
          associativo,   le   deleghe   a  favore  di  organizzazioni
          sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un  contributo
          economico  inferiore  di piu' della meta' rispetto a quello
          mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni  sindacali del
          comparto o dell'area.
              10.  Il  comitato delibera sulle contestazioni relative
          alla  rilevazione  dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
          dissenso,  e  in  ogni  caso  quando  la  contestazione sia
          avanzata  da  un  soggetto  sindacale non rappresentato nel
          comitato,  la  deliberazione e' adottata su conforme parere
          del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
          che  lo  emana  entro  quindici  giorni dalla richiesta. La
          richiesta  di  parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
          per  la  funzione  pubblica,  che provvede a presentarla al
          CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
              11.   Ai   fini   delle   deliberazioni,  l'ARAN  e  le
          organizzazioni  sindacali rappresentate nel comitato votano
          separatamente   e   il   voto  delle  seconde  e'  espresso
          dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
              12.   A   tutte  le  organizzazioni  sindacali  vengono
          garantite  adeguate  forme  di informazione e di accesso ai
          dati,  nel  rispetto  della legislazione sulla riservatezza
          delle  informazioni  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
          675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
              13.  Ai  sindacati  delle  minoranze linguistiche della
          provincia  di  Bolzano  e  delle  regioni  Valle  d'Aosta e
          Friuli-Venezia  Giulia,  riconosciuti  rappresentativi agli
          effetti  di  speciali  disposizioni  di  legge  regionale e
          provinciale   o  di  attuazione  degli  Statuti,  spettano,
          eventualmente  anche con forme di rappresentanza in comune,
          i  medesimi  diritti, poteri e prerogative, previsti per le
          organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in
          base  al  presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
          che    organizzano   anche   lavoratori   delle   minoranze
          linguistiche  della  provincia  di  Bolzano e della regione
          della  Val  d'Aosta,  i criteri per la determinazione della
          rappresentativita'   si   riferiscono   esclusivamente   ai
          rispettivi   ambiti   territoriali   e  ai  dipendenti  ivi
          impiegati".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - La  legge  29 marzo  1983, n. 93, e' la "legge quadro
          sul pubblico impiego"; se ne riporta l'art. 16:
              "Art.  16  (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
          al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
              La  relazione e' allegata alla relazione previsionale e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
              Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".