Art. 35. 
                        Federazioni sindacali 
  1. Qualora due  o  piu'  organizzazioni  sindacali  diano  vita  ad
aggregazioni associative comunque  denominate,  l'amministrazione,  a
seguito della comunicazione  dei  relativi  atti  costitutivi,  degli
Statuti,  della  sede  legale   e   della   persona   incaricata   di
rappresentare  l'aggregazione  associativa,  attribuisce  un   codice
meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la  riscossione
dei contributi sindacali. 
  2. Ai fini della misurazione della  consistenza  associativa  delle
aggregazioni di cui al comma  1,  si  conteggiano  esclusivamente  le
deleghe confluite nel relativo codice alla data del  31  dicembre  di
ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle  deleghe  deve
essere sottratto quello delle revoche prodotte entro  il  31  ottobre
precedente, ai sensi dell'art.  93,  secondo  comma,  della  legge  1
aprile 1981, n.  121.  Per  gli  appartenenti  al  Corpo  di  polizia
penitenziaria ed al  Corpo  forestale  dello  Stato,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  la  delega  ha  effetto  dal
primo giorno del mese successivo a quello del  rilascio  fino  al  31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove
non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di  ciascun  anno  deve
essere sottratto quello delle revoche prodotte entro  il  31  ottobre
precedente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  alle
aggregazioni associative costituite prima della data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  che,  in  prima  applicazione,  devono
definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002. 
 
          Nota all'art. 35:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.