Art. 35. Federazioni sindacali 1. Qualora due o piu' organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali. 2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.
Nota all'art. 35: - L'art. 93 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' riportato alla nota all'art. 31.