Art. 36. 
                   Tutela dei dirigenti sindacali 
  1. Nell'ambito della stessa sede di servizio,  i  trasferimenti  in
uffici diversi da quelli di appartenenza  del  segretario  nazionale,
regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile rappresentative  sul  piano  nazionale,
possono  essere  effettuati  previo  nulla  osta  dell'organizzazione
sindacale di appartenenza. 
  2. Il dirigente che riprende servizio al  termine  del  distacco  o
aspettativa  sindacale  puo',  a  domanda,  essere   trasferito   con
precedenza rispetto  agli  altri  richiedenti  in  altra  sede  dalla
propria amministrazione, quando dimostri  di  aver  svolto  attivita'
sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella  sede
richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad
altro ruolo a seguito di concorso. 
  3. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato  per
l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne'  puo'
essere assegnato ad  attivita'  che  facciano  sorgere  conflitti  di
interesse con la stessa. 
  4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni  e  in
occasione dei lavori di commissioni previste dal presente  decreto  o
dagli accordi nazionali di  amministrazione,  non  sono  soggetti  ai
doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi  o
regolamenti. 
  5. Sono fatte  salve  le  previsioni  dell'articolo  32  del  primo
quadriennio normativo Polizia. 
 
          Nota all'art. 36:
              - Si riporta l'art. 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art.  32  (Tutela  dei  dirigenti  sindacali).  - 1. I
          trasferimenti  ad  ufficio con sede in un comune diverso di
          appartenenti  al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo
          forestale  dello  Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
          sindacali  in  seno agli organismi direttivi previsti dagli
          statuti    delle    organizzazioni   sindacali maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  possono  essere
          effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali
          di appartenenza.
              2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano
          i  commi  quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile
          1981,  n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del
          decreto-legge  21 settembre  1987, n. 387, convertito dalla
          legge 20 novembre 1987, n. 472.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione
          del mandato sindacale.
              4.  Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti
          dei  soggetti  indicati  nei  commi 1 e 2 appartenenti alle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale  e' data comunicazione, in occasione della
          notifica     della     contestazione     degli    addebiti,
          all'Amministrazione   centrale   per   le   valutazioni  di
          competenza   ed   anche   al   fine   di   un  monitoraggio
          dell'andamento  complessivo di tali procedure disciplinari.
          La  comunicazione  e' inviata dall'Amministrazione centrale
          alla  segreteria  nazionale  della organizzazione sindacale
          interessata".