Art. 39.
                         Tutela assicurativa
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  ai  fini della stipula di
convenzioni  da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed  amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal  personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita'  istituzionale,  la  somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad
ordinamento civile, come segue:
    a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
    b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
    c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.