Art. 39. Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue: a) Polizia di Stato, euro 330.000,00; b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00; c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.