Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |Livello | |Feriale |Festiva o notturna |Notturna festiva | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello V |Euro..| 9,65 | 10,91 | 12,59 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello VI |Euro..| 10,26 | 11,60 | 13,39 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello VI-bis|Euro..| 10,74 | 12,14 | 14,00 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello VII |Euro..| 11,21 | 12,67 | 14,62 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello VII-bis|Euro..| 11,71 | 13,24 | 15,27 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello VIII |Euro..| 12,27 | 13,87 | 16,01 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+ |livello IX |Euro..| 13,48 | 15,24 | 17,58 | +--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati dello Stato). Si trascrive il testo dell'art. 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.". - Si trascrive il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione dei nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato): "Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita', relativo ai due elementi precedenti. 2. La maggiorazione e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo. 3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.".