Art. 4. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per  il  dipendente
sospeso, come previsto dall'art. 82  dello  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo  indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed  i
contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
  4. Gli incrementi stipendiali  di  cui  all'articolo  3  non  hanno
effetto sulla determinazione delle misure  orarie  del  compenso  per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1  gennaio  2002  e'  soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10  aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano  fissate  nei
seguenti importi lordi: 
 
    

+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|Livello       |      |Feriale |Festiva o notturna  |Notturna festiva |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello V     |Euro..|   9,65 |       10,91        | 12,59           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello VI    |Euro..|  10,26 |       11,60        | 13,39           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello VI-bis|Euro..|  10,74 |       12,14        | 14,00           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello VII   |Euro..|  11,21 |       12,67        | 14,62           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello VII-bis|Euro..| 11,71 |       13,24        | 15,27           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello VIII  |Euro..|  12,27 |       13,87        | 16,01           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+
|livello IX    |Euro..|  13,48 |       15,24        | 17,58           |
+--------------+------+--------+--------------------+-----------------+


    
 
          Note all'art. 4:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3,   reca:  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernente  lo  statuto  degli  impiegati dello Stato). Si
          trascrive il testo dell'art. 82:
              "Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  172, della legge
          11 luglio   1980,   n.   312   (Nuovo  assetto  retributivo
          funzionale del personale civile e militare dello Stato):
              "Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          dei   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme
          risultanti   dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del
          13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato):
              "Art.  5  (Lavoro  straordinario). - 1. A decorrere dal
          31 dicembre  1987, la misura oraria dei compensi per lavoro
          straordinario  e'  determinata maggiorando la misura oraria
          di  lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo
          per 156 i seguenti elementi retributivi:
                stipendio base iniziale di livello mensile;
                indennita' integrativa speciale in godimento nel mese
          di dicembre    dell'anno    precedente;          rateo   di
          tredicesima    mensilita',   relativo   ai   due   elementi
          precedenti.
              2.  La maggiorazione  e' pari al quindici per cento per
          lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro
          straordinario  prestato  nei  giorni  festivi  o  in orario
          notturno  ed  al cinquanta per cento per quello prestato in
          orario notturno festivo.
              3. Per orario notturno si intende quello che intercorre
          dalle   ore   22  di  un  giorno  alle  ore  6  del  giorno
          successivo.".