Art. 40.
                            Tutela legale
  1.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  32 della legge 22
maggio  1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o
di  polizia  giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che
intendono  avvalersi  di  un  libero  professionista di fiducia, puo'
essere  anticipata,  a  richiesta  dell'interessato, la somma di euro
2500,00  per  le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se  al  termine del
procedimento  viene  accertata  la  responsabilita'  del dipendente a
titolo di dolo.
 
          Nota all'art. 40:
              - La legge 22 maggio 1975, n. 152, reca "disposizioni a
          tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32:
              "Art.  32.  -  Nei procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato  medesimo. In questo secondo caso le spese
          di  difesa  sono  a carico del Ministero dell'interno salva
          rivalsa  se  vi  e' responsabilita' dell'imputato per fatto
          doloso.
              Le  disposizioni  dei  commi  precedenti si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza".